((Art. 35 bis 
 
Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato  e  la  riduzione  dei
  tempi di definizione dei procedimenti giudiziari. 
 
  1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per
l'abbattimento  dell'arretrato  e  per  la  riduzione  dei  tempi  di
definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni  assunti
con il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  all'articolo  37,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  dopo  la  parola:  «sentiti,»  sono  inserite  le
seguenti: «per il settore penale,  il  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,»  e'
inserita la seguente: «penali,»; 
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)  per  il
settore  penale,  i  criteri  di  priorita'  nella  trattazione   dei
procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle
linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».))