((Art. 35 ter 
 
Rafforzamento  degli  obblighi  di  formazione  e  aggiornamento  dei
  giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso  di
  trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli  impegni  assunti
  con il Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  relazione  alla
  specializzazione dei magistrati che svolgono  funzioni  in  materia
  concorsuale. 
 
  1. Il magistrato che svolge, anche in  misura  non  prevalente,  le
funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da  non  piu'
di  otto  anni  assicura  la  propria   formazione   e   il   proprio
aggiornamento professionale e, a tale fine, e' tenuto a  frequentare,
in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni,
almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi  dalla  Scuola
superiore della magistratura nella materia concorsuale. 
  2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e  di  aggiornamento
di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacita' di
cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti  ai
fini  dei  pareri  per  il   conseguimento   delle   valutazioni   di
professionalita'. 
  3. In caso di trasferimento  ad  altro  ufficio,  la  formazione  e
l'aggiornamento in conformita' a quanto previsto dal  comma  1  e  la
positiva esperienza maturata per non meno di tre anni  nella  materia
concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione  di
posti che comportano la trattazione di  procedimenti  nella  medesima
materia. 
  4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni  di
giudice delegato alle procedure  concorsuali  per  almeno  otto  anni
presso lo  stesso  ufficio  giudiziario  e'  assegnato  un  punteggio
aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso  or-  dinari
per il trasferimento ad altro ufficio. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  il  Consiglio  superiore  della
magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.))