((Art. 38 quater 
 
Riduzione dei termini per l'accesso alle  terapie  per  pazienti  con
                            malattie rare 
 
  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza relative alla missione 6 -  salute  e  politiche  sociali,
volte  a  rafforzare  le  prestazioni  erogate  sul  territorio   con
interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale  e
a garantire un piu' elevato livello di salute,  nonche'  al  fine  di
accelerare  il  procedimento  per   l'aggiornamento   dei   prontuari
terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori  in  tutte
le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012,  n.  189,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «
L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro
due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare.
Contestualmente  all'aggiornamento,  ciascuna  regione  e'  tenuta  a
indicare, con deliberazione  della  giunta  regionale,  i  centri  di
prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico».))