Art. 39 
 
            Inviato speciale per il cambiamento climatico 
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3  e'  sostituito  ((dal  seguente:  «3.  L'inviato))
speciale  e'  individuato  nell'ambito  del  personale   di   livello
dirigenziale  dipendente  di  amministrazioni   pubbliche.   Per   lo
svolgimento  delle  funzioni  non  spettano  emolumenti  o  compensi,
comunque denominati, aggiuntivi oltre a  quelli  gia'  in  godimento,
ferma  restando  la  corresponsione  del  trattamento  economico   di
missione  nei  limiti  spettanti  conformemente  all'ordinamento   di
appartenenza.»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021,  euro  211.620  per  l'anno
2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».