((Art. 40 bis 
 
Personale che presta assistenza tecnica presso le  sedi  territoriali
  delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza. 
 
  1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione  e  di
assunzione delle unita' di  personale  da  destinare  ai  centri  per
l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n.  26,  al  fine  di  consentire  la  continuita'  delle
attivita'  di  assistenza  tecnica  per  garantire   l'avvio   e   il
funzionamento del reddito di cittadinanza  nelle  fasi  iniziali  del
programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo
periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019,  la  societa'  ANPAL
Servizi Spa e' autorizzata a prorogare i contratti stipulati  con  il
personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle
province autonome per svolgere le predette  attivita'  di  assistenza
tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui  al  primo  periodo
avviene nei limiti e a valere  sulle  risorse  assegnate  a  ciascuna
regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge  n.
4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.))