((Art. 40 bis Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza. 1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuita' delle attivita' di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la societa' ANPAL Servizi Spa e' autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attivita' di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.))