Art. 51 
 
         Sistema Informativo per la protezione delle piante 
 
  1. E' istituito il Sistema  informativo  per  la  protezione  delle
piante (SIPP) presso il Servizio fitosanitario centrale che  ne  cura
la gestione, dedicato al funzionamento  integrato  dei  meccanismi  e
degli  strumenti  attraverso  i  quali  sono  elaborati,  trattati  e
scambiati in modo automatico i dati, le informazioni  e  i  documenti
relativi alle attivita' di protezione delle piante e che consente  lo
scambio di dati e informazioni tra i Servizi  fitosanitari  regionali
ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio  fitosanitario
nazionale e la Commissione europea e con altre autorita' e operatori,
nonche' alla raccolta e  alla  gestione  delle  relazioni  periodiche
trasmesse  dal  Servizio  fitosanitario  nazionale  alla  Commissione
europea. 
  2. Il  SIPP  cura  l'integrazione,  ove  possibile,  degli  attuali
sistemi  informatici  gestiti  dalle   Amministrazioni   centrali   e
regionali, per lo scambio rapido di dati,  informazioni  e  documenti
relativi alle attivita' di protezione delle  piante  e  fornisce  gli
opportuni collegamenti tra tali sistemi. 
  3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato
fitosanitario nazionale, registra e provvede all'inserimento nel SIPP
dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle  attivita'
di protezione delle piante, nonche' alla loro modifica. 
  4. Il SIPP e' composto dalle seguenti sezioni: 
    a) controlli ufficiali; 
    b) sito web.