Art. 54 Attivita' di comunicazione per la protezione delle piante 1. Le attivita' di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosita' degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante. 2. Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attivita' di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento. 3. L'Unita' per la comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), funge da gruppo redazionale per la pubblicazione delle informazioni sul sito web di cui all'articolo 53, nonche' per la realizzazione delle seguenti attivita': a) campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto; b) predisposizione di cartelloni e opuscoli informativi; c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa; d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole; e) incontri sui territori interessati. 4. Nel quadro delle attivita' di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' attivare specifici programmi di attivita' volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze. 5. Per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.