Art. 54 
 
      Attivita' di comunicazione per la protezione delle piante 
 
  1. Le attivita' di comunicazione per  la  protezione  delle  piante
consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a
tutta la cittadinanza, circa la pericolosita' degli organismi  nocivi
delle  piante,  il  rischio  della  loro  diffusione,  le   emergenze
fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge,  gli  aspetti
tecnici  per  il  contrasto  degli  organismi  nocivi  e  ogni  altra
informazione rilevante per la protezione delle piante. 
  2.  Le  componenti  del  Servizio   fitosanitario   nazionale   che
promuovono attivita' di comunicazione per la protezione delle  piante
ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del
loro coordinamento. 
  3. L'Unita' per la comunicazione, di cui all'articolo 5,  comma  2,
lettera g), funge da gruppo redazionale per  la  pubblicazione  delle
informazioni sul sito web di cui  all'articolo  53,  nonche'  per  la
realizzazione delle seguenti attivita': 
    a) campagne di informazione specifiche  relative  alle  emergenze
fitosanitarie in atto; 
    b) predisposizione di cartelloni e opuscoli informativi; 
    c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa; 
    d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole; 
    e) incontri sui territori interessati. 
  4. Nel quadro  delle  attivita'  di  comunicazione  promosse  dalle
componenti  del  Servizio  fitosanitario   nazionale,   il   Servizio
fitosanitario  centrale,  su  parere   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, puo' attivare specifici programmi di attivita' volti  alla
diffusione della conoscenza e della cultura  della  protezione  delle
piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli
e misure di autoprotezione da parte degli operatori  professionali  e
dei cittadini, utili a ridurre i  rischi  derivanti  dagli  organismi
nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze. 
  5. Per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo
si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle
piante, iscritto  al  bilancio  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.