Art. 56 Condizioni generali per la commercializzazione 1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varieta' a cui appartengono e' iscritta al Registro delle varieta' di cui all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro. 2. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti: a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC; b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC. 3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 4. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo' essere autorizzato dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a: a) prove o a scopi scientifici; b) lavori di selezione; c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'applicazione della deroga di cui al comma 6.
Note all'art. 56: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1829/2003, si veda nelle note all'art. 10.