Art. 57 Norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio 1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato», sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 58 e 60. 2. Ad integrazione dell'etichetta puo' essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 59. 3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 61.