Art. 57 
 
             Norme generali in materia di etichettatura, 
                       chiusura e imballaggio 
 
  1.  I  materiali  di  moltiplicazione  delle  piante   da   frutto,
ufficialmente certificati come  materiali  di  categoria  «Pre-Base»,
«Base»  o  «Certificato»  e  le  piante  da  frutto  destinate   alla
produzione di frutti, ufficialmente  certificate  come  materiali  di
categoria «Certificato», sono commercializzati solo se sono  conformi
alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio
di cui agli articoli 58 e 60. 
  2.  Ad  integrazione  dell'etichetta  puo'  essere  utilizzato   un
documento di accompagnamento secondo  quanto  previsto  dall'articolo
59. 
  3. I materiali di moltiplicazione e le  piante  da  frutto  che  si
qualificano come materiali CAC sono  commercializzati  solo  se  sono
conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui
all'articolo 61.