Art. 58 
 
         Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», 
                       «Base» o «Certificato» 
 
  1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono
commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto
solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi  da  2  a  5.  Il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio  controlla
che il fornitore redige e appone tale  etichetta.  La  forma  grafica
dell'etichetta, di cui all'allegato IV,  e'  stabilita  dal  Servizio
fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I  materiali
di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso
lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica  laddove
tali materiali o tali piante siano parte  dello  stesso  imballaggio,
mazzo o contenitore, e tale etichetta sia apposta in  conformita'  al
comma 5. Le piante da frutto di  un  anno  o  piu'  sono  etichettate
individualmente. In tal caso l'etichettatura puo'  essere  effettuata
nel campo  prima,  durante  o  successivamente  all'estirpazione.  Se
l'etichettatura e' effettuata successivamente, le piante dello stesso
lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti,  in
contenitori  etichettati,  fino  a  quando  tali  piante   non   sono
etichettate. 
  2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni: 
    a) la dicitura «norme e regole UE»; 
    b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice; 
    c) il Servizio fitosanitario regionale competente per  territorio
o il relativo codice; 
    d)  il  nome  del  fornitore  o  il  suo  numero  o   codice   di
registrazione  rilasciato  dal   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per territorio; 
    e) il numero di serie individuale; 
    f) la denominazione botanica; 
    g) la categoria, e per i materiali di categoria «Base»  anche  il
numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4; 
    h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel
caso dei portinnesti non appartenenti a una varieta', il  nome  della
specie o  dell'ibrido  interspecifico  in  questione.  Riguardo  alle
piante da frutto innestate, tali informazioni  sono  fornite  per  il
portinnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le  quali  una
domanda di registrazione ufficiale  o  una  privativa  per  ritrovati
vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta»  e
«domanda in sospeso».  In  caso  di  varieta'  oggetto  di  privativa
vegetale l'indicazione «PVR» (plant variety rights)  subito  dopo  il
nome; 
    i)  la  dicitura   «DUR»   (varieta'   avente   una   descrizione
ufficialmente riconosciuta), se del caso; 
    l) la quantita'; 
    m) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso  dallo
Stato membro di etichettatura; 
    n) l'anno di emissione; 
    o) nel caso  in  cui  l'etichetta  originale  sia  sostituita  da
un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale. 
  3. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile,  e'  stampata  con
inchiostro  indelebile  in  lingua  italiana  e  unificata   con   il
passaporto delle piante conformemente al  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017. 
  4. Per i  materiali  di  moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto
commercializzate al di fuori del  territorio  nazionale,  l'etichetta
puo' essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. 
  5. Il colore dell'etichetta e': 
    a) bianco con un tratto diagonale violetto  per  i  materiali  di
categoria «Pre-Base»; 
    b) bianco per i materiali di categoria «Base»; 
    c) blu per i materiali di categoria «Certificato». 
  6. L'etichetta e' apposta sulle piante o sulle parti di  piante  da
commercializzare  come  materiali  di  moltiplicazione  o  piante  da
frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare  in
un imballaggio, in un mazzo  o  in  un  contenitore,  l'etichetta  e'
apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore.  Qualora,  a  norma
del comma 1, i materiali di moltiplicazione o  le  piante  da  frutto
siano  commercializzati  con  un'etichetta  unica,  essa  e'  apposta
sull'imballaggio,  sul  mazzo  o  sul  contenitore  formato  da  tali
materiali di moltiplicazione o piante da frutto. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono definite le caratteristiche e le modalita' di utilizzo
delle  etichette  per  le  varieta'  per  le  quali  una  domanda  di
registrazione ufficiale o una privativa  per  ritrovati  vegetali  e'
ancora in sospeso. 
 
          Note all'art. 58: 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2017/2313  della
          Commissione,  del  13  dicembre  2017  che   definisce   le
          specifiche di formato del passaporto delle  piante  per  lo
          spostamento nel territorio  dell'Unione  e  del  passaporto
          delle piante per l'introduzione e  lo  spostamento  in  una
          zona protetta, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  14  dicembre
          2017, n. L 331.