Art. 58 Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» 1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato IV, e' stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta sia apposta in conformita' al comma 5. Le piante da frutto di un anno o piu' sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura puo' essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura e' effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate. 2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme e regole UE»; b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice; c) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice; d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; e) il numero di serie individuale; f) la denominazione botanica; g) la categoria, e per i materiali di categoria «Base» anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4; h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varieta', il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso». In caso di varieta' oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PVR» (plant variety rights) subito dopo il nome; i) la dicitura «DUR» (varieta' avente una descrizione ufficialmente riconosciuta), se del caso; l) la quantita'; m) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura; n) l'anno di emissione; o) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale. 3. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, e' stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017. 4. Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto commercializzate al di fuori del territorio nazionale, l'etichetta puo' essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. 5. Il colore dell'etichetta e': a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di categoria «Pre-Base»; b) bianco per i materiali di categoria «Base»; c) blu per i materiali di categoria «Certificato». 6. L'etichetta e' apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta e' apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa e' apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalita' di utilizzo delle etichette per le varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso.
Note all'art. 58: - Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2017, n. L 331.