Art. 59 
 
            Documento di accompagnamento per i materiali 
           di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» 
 
  1. Per la commercializzazione congiunta di materiali  di  categoria
«Pre-Base»,  «Base»  o  «Certificato»  di  varieta'  o  di  categorie
diverse, e' necessario un documento di  accompagnamento  redatto  dal
fornitore   interessato   sotto   la   supervisione   del    Servizio
fitosanitario regionale competente per  territorio,  ad  integrazione
dell'etichetta di cui all'articolo 58. 
  2.  Il  documento   di   accompagnamento   soddisfa   le   seguenti
prescrizioni: 
    a) comprende le informazioni di cui all'articolo 58, comma  2,  e
quelle indicate sulla relativa etichetta; 
    b) e' redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione; 
    c)  e'  consegnato  almeno  in   duplice   copia   (fornitore   e
destinatario); 
    d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede  del
destinatario; 
    e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario; 
    f) indica la data di rilascio del documento; 
    g) comprende, se del caso, informazioni supplementari  pertinenti
per i lotti in questione. 
  3. Il documento di  trasporto  o  la  fattura  accompagnatoria  dei
materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto, se soddisfa le
prescrizioni di cui al  comma  2,  e'  equivalente  al  documento  di
accompagnamento di cui al comma 1. 
  4.   Qualora   le   informazioni   contenute   nel   documento   di
accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate
sull'etichetta di cui all'articolo  58,  prevalgono  le  informazioni
riportate su tale etichetta.