Art. 61 
 
             Documento del fornitore per i materiali CAC 
 
  1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un  documento
redatto dal fornitore in conformita' ai commi 2, 3 e  4,  di  seguito
«documento del fornitore». 
  2. Il documento del fornitore non deve essere simile  al  documento
di accompagnamento di cui all'articolo 59, in modo  da  evitare  ogni
possibile confusione tra tali documenti. 
  3.  Il  documento  del  fornitore  contiene  almeno   le   seguenti
informazioni: 
    a) la dicitura «norme e regole UE»; 
    b) il nome dello Stato  membro  in  cui  il  documento  e'  stato
redatto o il relativo codice; 
    c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice; 
    d)  il  nome  del  fornitore  o  il  suo  numero  o   codice   di
registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile; 
    e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il
numero della partita; 
    f) la denominazione botanica; 
    g) la dicitura «materiali CAC»; 
    h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel
caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta': il nome  della
specie o  dell'ibrido  interspecifico  in  questione.  Riguardo  alle
piante da frutto innestate, tali informazioni  sono  fornite  per  il
portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le quali  una
domanda di registrazione  ufficiale  o  di  privativa  per  ritrovati
vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta»  e
«domanda in sospeso»; 
    i) la data di emissione del documento. 
  4. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore
e' di colore giallo. 
  5. Il documento del fornitore e' stampato con inchiostro indelebile
in una delle lingue ufficiali  dell'Unione,  chiaramente  visibile  e
leggibile. 
  6. I materiali di moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  le
piante  da  frutto  qualificati   come   materiali   CAC,   se   sono
commercializzati  utilizzando  il  documento   del   fornitore   come
etichetta, riportano, sullo stesso,  un  riferimento  all'articolo  3
della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della  Commissione,  del
29 ottobre 2019. 
 
          Note all'art. 61: 
              - Per i riferimenti della direttiva di esecuzione  (UE)
          2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.