Art. 41 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  a  CDP  S.p.A.  limitatamente
all'attivita'  inerente  gli  interventi  a  valere  sul   Patrimonio
Destinato. 
  2. CDP S.p.A. gestisce il Patrimonio Destinato anche sulla base  di
eventuali atti  di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  3. Il rispetto delle previsioni del decreto-legge, come attuate dal
presente  decreto  e  dal  Regolamento  del   Patrimonio   Destinato,
costituisce  un  parametro  prioritario  ai  fini  della  valutazione
dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma
12, del decreto-legge. 
  4. Per la durata e per gli effetti di cui  all'articolo  27,  comma
14, del decreto-legge si fa riferimento all'iscrizione  nel  registro
delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 del  codice  civile,  della
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. di  cui  all'articolo  27,
comma 3, del decreto-legge. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 3 febbraio 2021 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione n. 166 
 
          Note all'art. 41: 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2436  del  codice
          civile: 
                «Art.  2436  (Deposito,  iscrizione  e  pubblicazione
          delle modificazioni). - Il notaio che  ha  verbalizzato  la
          deliberazione  di  modifica  dello  statuto,  entro  trenta
          giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
          dalla legge, ne richiede l'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese contestualmente al deposito e allega  le  eventuali
          autorizzazioni richieste. 
                L'ufficio del registro delle imprese,  verificata  la
          regolarita'  formale  della  documentazione,   iscrive   la
          delibera nel registro. 
                Se il notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
          stabilite    dalla    legge,    ne    da'     comunicazione
          tempestivamente, e comunque non oltre il  termine  previsto
          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
          Gli amministratori, nei trenta giorni  successivi,  possono
          convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni   provvedimenti
          oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento  di  cui
          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'
          definitivamente inefficace. 
                Il   tribunale,   verificato   l'adempimento    delle
          condizioni richieste dalla  legge  e  sentito  il  pubblico
          ministero, ordina l'iscrizione nel registro  delle  imprese
          con decreto soggetto a reclamo. 
                La deliberazione non  produce  effetti  se  non  dopo
          l'iscrizione. 
                Dopo  ogni  modifica  dello  statuto   deve   esserne
          depositato nel registro delle imprese  il  testo  integrale
          nella sua redazione aggiornata.»