Art. 41 Disposizioni finali 1. Il presente decreto si applica a CDP S.p.A. limitatamente all'attivita' inerente gli interventi a valere sul Patrimonio Destinato. 2. CDP S.p.A. gestisce il Patrimonio Destinato anche sulla base di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il rispetto delle previsioni del decreto-legge, come attuate dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato, costituisce un parametro prioritario ai fini della valutazione dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma 12, del decreto-legge. 4. Per la durata e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 14, del decreto-legge si fa riferimento all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, della deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 febbraio 2021 Il Ministro: Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 166
Note all'art. 41: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2436 del codice civile: «Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e' definitivamente inefficace. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.»