Art. 43 Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico. 2. Le modalita' gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalita' previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. 4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.
Note all'art. 43: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2002, n. 156, reca «Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria». In particolare all'art. 1 (Assunzione degli atleti) si dispone che l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria venga riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria. - Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.