Art. 43 
 
                 Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre 
 
  1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» e' istituita la
«Sezione Paralimpica  Fiamme  Azzurre»  nella  quale  sono  tesserati
atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con  il  CIP  e
che abbiano conseguito il piu' alto livello tecnico-agonistico  dallo
stesso riconosciuto. La Sezione  paralimpica  ne  cura  la  direzione
operativa e il coordinamento strategico. 
  2. Le modalita' gestionali ed organizzative della predetta Sezione,
sono   disciplinate   con   decreto   del   Capo   del   Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria. 
  3.  Le  «Fiamme  Azzurre»  reclutano,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico  del  medesimo
gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato  Italiano  Paralimpico
attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti  e  modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto.  Il
reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali
previsti dalla normativa vigente. 
  4.  Con  lo  stesso  regolamento  sono  altresi'   disciplinati   i
requisititi di idoneita' psicofisica, differenti da  quelli  previsti
per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonche' il
reimpiego nei ruoli del Corpo  della  Polizia  penitenziaria  per  il
personale non piu' idoneo  all'attivita'  sportiva  paralimpica,  nei
limiti dei posti vacanti  delle  dotazioni  organiche  e  nell'ambito
delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
  5. Agli atleti di cui al presente  articolo  sono  riconosciute  le
medesime  qualifiche,  pari  progressione  di  carriera   ed   uguale
trattamento  economico,  giuridico  e  previdenziale  del   personale
appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          2002, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  luglio
          2002, n.  156,  reca  «Regolamento  recante  modalita'  per
          l'assunzione di atleti nei gruppi  sportivi  del  Corpo  di
          polizia   penitenziaria».   In   particolare   all'art.   1
          (Assunzione degli  atleti)  si  dispone  che  l'accesso  ai
          gruppi sportivi del Corpo di  polizia  penitenziaria  venga
          riservato, per un contingente  non  superiore  all'uno  per
          cento delle dotazioni organiche ad atleti  riconosciuti  di
          interesse nazionale dal CONI o dalle  Federazioni  sportive
          nazionali. I vincitori del concorso sono nominati agenti di
          polizia penitenziaria. 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.