Art. 44 Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro 1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale. 2. Le modalita' gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. 4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.
Note all'art. 44: - Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143 - Supplemento ordinario n. 30, reca «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». In particolare l'art. 3 (disposizioni comuni per la Polizia di Stato), comma 11 dispone modalita' e criteri per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro».