Art. 44 
 
Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi
sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro 
 
  1. I gruppi sportivi «Polizia  di  Stato-Fiamme  Oro»,  di  seguito
denominati  «Fiamme   Oro»,   tesserano   gli   atleti   paralimpici,
inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da  non
appartenenti alla Polizia di  Stato.  La  Sezione  cura  lo  sviluppo
tecnico agonistico delle attivita' sportive  degli  atleti  disabili,
con particolare riferimento agli  atleti  riconosciuti  di  interesse
nazionale. 
  2.  Le  modalita'  gestionali  ed   organizzative   della   Sezione
paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della  polizia  -
direttore generale della pubblica sicurezza. 
  3.  Le  «Fiamme  Oro»  reclutano,  nel  limite  del  5  per   cento
dell'organico del medesimo  gruppo  sportivo,  atleti  tesserati  nel
Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli
i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto  del  Ministro
dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto. Il reclutamento degli  atleti  paralimpici  avviene
nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. 
  4.  Con  lo  stesso  regolamento  sono  altresi'   disciplinati   i
requisititi  di  idoneita'  psicofisica  degli  atleti   paralimpici,
differenti da quelli previsti per gli altri ruoli  della  Polizia  di
Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli  della  Polizia  di  Stato  del
personale non piu' idoneo  all'attivita'  sportiva  paralimpica,  nei
limiti dei posti vacanti  delle  dotazioni  organiche  e  nell'ambito
delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
  5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3  sono  inseriti  nella
Sezione paralimpica di cui al  comma  1  istituita,  nell'ambito  dei
ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3,  comma
11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
  6. Agli atleti di cui al presente  articolo  sono  riconosciute  le
medesime  qualifiche,  pari  progressione  di  carriera   ed   uguale
trattamento  economico,  giuridico  e  previdenziale  del   personale
appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n.  143
          -  Supplemento  ordinario  n.  30,  reca  «Disposizioni  in
          materia di revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  ai
          sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche».  In   particolare   l'art.   3
          (disposizioni comuni per la Polizia  di  Stato),  comma  11
          dispone modalita' e criteri  per  l'impiego  nella  Sezione
          paralimpica dei gruppi sportivi  «Polizia  di  Stato-Fiamme
          oro».