Art. 45 
 
Tesseramento e reclutamento di atleti  paralimpici  nelle  componenti
sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco  possono  tesserare,
con parita' di trattamento rispetto agli atleti  normodotati,  atleti
disabili appartenenti al Comitato Italiano  Paralimpico,  inserendoli
nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217  e  nei  gruppi  sportivi  costituiti  presso  i
Comandi dei vigili del fuoco. 
  2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di  cui  al  comma  1  curano  lo
sviluppo tecnico e agonistico delle attivita' sportive  degli  atleti
disabili, con particolare riferimento  agli  atleti  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico. 
  3. Con decreto del Capo Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati  i  profili
organizzativi e operativi delle Sezioni. 
  4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite  del
5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse»,  atleti
tesserati  nel  Comitato  Italiano  Paralimpico  attraverso  pubblico
concorso per titoli i cui requisiti e modalita'  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Il  reclutamento
degli atleti paralimpici avviene  nei  limiti  assunzionali  previsti
dalla normativa vigente. 
  5.  Con  lo  stesso  regolamento  sono  altresi'   disciplinati   i
requisititi di idoneita' psico-fisica, differenti da quelli  previsti
per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  per
il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica,  nei
limiti dei posti vacanti  delle  dotazioni  organiche  e  nell'ambito
delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
  6. Agli atleti  reclutati  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera  ed
uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale
appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217 e alla legge  23  agosto  1988,  n.
          400, si veda nelle note alle premesse.