ART. 38 
 
(Misure  per  la  diffusione  delle  comunicazioni   digitali   delle
            pubbliche amministrazioni e divario digitale) 
 
  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente  "5-bis.   Ai
destinatari di cui al comma 5, ove abbiano  comunicato  un  indirizzo
email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma  invia  anche  un  avviso  di   cortesia   in   modalita'
informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi'  tramite
il  punto  di  accesso  di  cui  all'articolo  64-bis   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 
    b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma  invia  anche  l'avviso  di
cortesia di cui al comma 5-bis,  ove  sussistano  i  presupposti  ivi
previsti."; 
    c) al comma 7: 
      1) al primo  periodo,  le  parole  "e  con  applicazione  degli
articoli 7, 8 e 9 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti:
"e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge"; 
      2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutti  i
casi in  cui  la  legge  consente  la  notifica  a  mezzo  posta  con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione  dell'avviso
di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in
busta  chiusa,  a  mezzo  posta  direttamente   dal   gestore   della
piattaforma,  mediante  invio   di   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito
del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse
dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre
persone alle quali puo' essere  consegnato  il  plico,  l'addetto  al
recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare
l'indirizzo  dell'abitazione,  ufficio  o   sede   del   destinatario
irreperibile. Gli  accertamenti  svolti  e  il  relativo  esito  sono
verbalizzati e comunicati al gestore  della  piattaforma.  Ove  dagli
accertamenti svolti dall'addetto al  recapito  postale  ovvero  dalla
consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione  residente
o dal registro delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo
del destinatario diverso da quello  al  quale  e'  stato  tentato  il
precedente recapito,  il  gestore  della  piattaforma  invia  a  tale
diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso  contrario,
deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo  rende
cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo  puo'  in  ogni  caso
acquisire  copia  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione   tramite   il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal
decreto di cui al comma  15.  La  notifica  dell'avviso  di  avvenuta
ricezione si perfeziona nel decimo  giorno  successivo  a  quello  di
deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in  decadenze
e dimostri di non aver ricevuto la notifica per  causa  ad  esso  non
imputabile puo' essere rimesso in termini."; 
    d) al comma 12, le parole "ai sensi della legge 20 novembre 1982,
n. 890", sono sostituite dalle seguenti: "effettuata con le modalita'
di cui al comma 7"; 
    e) al comma 15: 
      1) alla lettera h), le parole  "al  comma  7"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ai commi 5-bis, 6 e 7"; 
      2) alla lettera i), dopo le parole "oggetto  di  notificazione"
sono inserite le seguenti: "o, nei casi previsti dal comma  7,  sesto
periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione"; 
      3) dopo la lettera l), e' aggiunta la  seguente:  "l-bis)  sono
disciplinate le modalita'  con  le  quali  gli  addetti  al  recapito
postale  comunicano  al  gestore  della  piattaforma  l'esito   degli
accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo."; 
    f) al comma 20, le parole "la spedizione dell'avviso di  avvenuta
ricezione e" sono soppresse. 
  2. Al fine di semplificare  e  favorire  l'utilizzo  del  domicilio
digitale  e  dell'identita'  digitale  e  l'effettivo  esercizio  del
diritto all'uso delle nuove  tecnologie,  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis: 
      1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite  dalle
seguenti: "1, 1-bis e 4-quinquies"; 
      2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "puo' essere reso
disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "e' attribuito"; 
      3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma  autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "su  cui  e'  apposto   a   stampa   il
contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis  o  l'indicazione  a
mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma
autografa  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39"; 
      4) al comma 4-ter, dopo le parole "e' stato  predisposto"  sono
inserite le seguenti: "come documento nativo digitale"  e  le  parole
"in conformita' alle Linee guida" sono soppresse; 
      5)  al   comma   4-quater,   le   parole   "Le   modalita'   di
predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis  e  4-ter
soddisfano" sono sostituite dalle seguenti: "La copia  analogica  con
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in  sostituzione  della
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 39, soddisfa"; 
      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale
per determinati atti, procedimenti o affari."; 
    b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole "AgID provvede"
sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e"; 
    c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente: 
 
                            "Art. 64-ter 
                    (Sistema di gestione deleghe) 
 
    1. E' istituito il Sistema di gestione  deleghe  (SGD),  affidato
alla responsabilita' della struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale. 
    2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o  piu'
servizi  a  un  soggetto  titolare  dell'identita'  digitale  di  cui
all'articolo 64, comma 2-quater,  con  livello  di  sicurezza  almeno
significativo. La presentazione della  delega  avviene  mediante  una
delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli
sportelli di uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
presenti sul territorio. Con il  decreto  di  cui  al  comma  7  sono
disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD. 
    3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD,  e'  generato
un  attributo  qualificato  associato  all'identita'   digitale   del
delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con  Linee  guida.
Tale attributo puo'  essere  utilizzato  anche  per  l'erogazione  di
servizi in modalita' analogica. 
    4. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  sono  tenuti  ad
accreditarsi al SGD. 
    5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del  SGD  e  per
l'erogazione  del  servizio,  la  struttura  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale si  avvale  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui  al  precedente
periodo e l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  sono
regolati, anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,
con apposita convenzione. 
    6. La struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
il titolare del trattamento dei dati personali,  ferme  restando,  ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679,  le  specifiche
responsabilita' in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato
S.p.A. e,  nel  caso  previsto  dal  comma  2,  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2. 
    7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
64, comma 2-sexies, relativamente alle  modalita'  di  accreditamento
dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione  dei  dati
personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le  caratteristiche
tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di  sicurezza,  le
modalita' di acquisizione della delega e di  funzionamento  del  SGD.
Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate  le  modalita'  di
adesione  al  sistema  nonche'  le  tipologie  di  dati  oggetto   di
trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita'
e  procedure  per  assicurare  il  rispetto   dell'articolo   5   del
regolamento (UE) 2016/679. 
    8.   All'onere   derivante   dall'attuazione    della    presente
disposizione si provvede con le risorse  disponibili  a  legislazione
vigente."; 
    d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo,  le
parole "di assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le
parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma  1-ter"
sono sostituite dalle seguenti:  "speciale,  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni  a  cui  e'
riferita l'istanza o la dichiarazione". 
  3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera  c),  i  cui
oneri sono a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione  di
progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla   definitiva
approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.