ART. 39 
 
                 (Semplificazione di dati pubblici) 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, dopo  le  parole  "registri  di  stato  civile
tenuti dai  comuni,"  sono  inserite  le  seguenti  "garantendo  agli
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo  del
medesimo" e le parole "con uno dei decreti di cui al comma 6, in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno o  piu'
decreti di cui al comma 6-bis"; 
    b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o
piu' decreti di cui al comma 6-bis  sono  definite  le  modalita'  di
integrazione nell'ANPR delle liste elettorali  e  dei  dati  relativi
all'iscrizione  nelle  liste  di  sezione  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223."; 
    c) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  "del  23  luglio
2014", sono aggiunte le seguenti:  ",  esenti  da  imposta  di  bollo
limitatamente all'anno 2021" e, al quinto  periodo,  dopo  le  parole
"inoltre possono consentire," sono aggiunte le seguenti: "mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero"; 
    d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente "6-bis.  Con  uno  o
piu' decreti del Ministro  dell'interno,  adottati  d'intesa  con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi
disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli  organismi
che erogano pubblici servizi e ai privati,  nonche'  l'adeguamento  e
l'evoluzione delle  caratteristiche  tecniche  della  piattaforma  di
funzionamento dell'ANPR.". 
  2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la
semplificazione degli oneri per cittadini e le  imprese,  al  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 50: 
      1) al comma 2-ter, primo periodo, le  parole  "delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori  di  servizi  pubblici,  attraverso  la
predisposizione di accordi quadro" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dei soggetti che hanno diritto ad accedervi" e, al secondo  periodo,
le  parole  "Con  gli  stessi  accordi,  le"  sono  sostituite  dalla
seguente: "Le"; 
      2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la  titolarita'
del dato" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  del  trattamento,  ferme
restando le responsabilita'  delle  amministrazioni  che  ricevono  e
trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento"; 
      3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 50-ter: 
      1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte
le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli
accordi quadro previsti dall'articolo 50" sono soppresse; 
      2)  al  comma  2,  quinto  periodo,  le  parole   "il   sistema
informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui
all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti:  "le  basi  dati  di
interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis"; 
      3) al comma 2,  sesto  periodo,  dopo  le  parole  "nonche'  il
processo di accreditamento e di  fruizione  del  catalogo  API"  sono
aggiunte le seguenti: "con i limiti e le condizioni di accesso  volti
ad assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai  sensi
della normativa vigente"; 
      4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Il
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i  test
e le prove tecniche  di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,
fissa il termine entro il quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla  stessa,  a  sviluppare  le
interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie  basi
dati."; 
    c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo  la  lettera  f-ter),  sono
aggiunte le seguenti: 
      "f-quater)  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e   l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225  e  226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
      f-quinquies)  il  sistema  informativo  dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE) di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
      f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221; 
      f-septies)  l'indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle
persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto
privato, non  tenuti  all'iscrizione  in  albi,  elenchi  o  registri
professionali o  nel  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo
6-quater."; 
    d) all'articolo 60, comma  3-ter,  dopo  le  parole  "comunitari,
individua" sono aggiunte le seguenti: ", aggiorna" e, in  fine,  sono
aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a quelle  individuate  in
via prioritaria dal comma 3-bis". 
  3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1,  l'efficacia  delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per  l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del
Consiglio dell'Unione europea. 
  4. All'articolo 264  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3 e' abrogato. 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e  della  predisposizione
delle  convenzioni  quadro  di  cui  all'articolo   58   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82" sono soppresse. 
  6. La disposizione di cui al comma  5,  lettera  a),  ha  efficacia
dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  inserito  dal  presente
decreto.    Fino    alla    predetta    data,    resta     assicurata
l'interoperabilita' dei dati  di  cui  all'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro,  accordi  di
fruizione o apposita autorizzazione. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati  in  22,8
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.