ART. 40 
 
(Semplificazioni   del    procedimento    di    autorizzazione    per
l'installazione di  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  e
agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle
                         unita' immobiliari) 
 
  1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole  "sei  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "novanta giorni"; 
    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel
rispetto del procedimento autorizzatorio  semplificato  di  cui  agli
articoli 87 e 88"; 
  2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, primo periodo, la parola "denuncia" e'  sostituita
dalla seguente: "segnalazione" e, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: "L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per  tutti
i profili connessi agli interventi e per tutte le  amministrazioni  o
enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da'
notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento."; 
    b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
      "6. Quando l'installazione dell'infrastruttura  e'  subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione,
autorizzazione  o  assenso,  comunque  denominati,  ivi  comprese  le
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza
di diverse amministrazioni o  enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
servizi pubblici, il responsabile  del  procedimento  convoca,  entro
cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,   una
conferenza  di  servizi,  alla  quale   prendono   parte   tutte   le
amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati  dall'installazione,  nonche'   un   rappresentante   dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge  22
febbraio 2001, n. 36. 
      7. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'installazione  delle
infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  di  tutte  le
amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica  utilita',
indifferibilita'  ed  urgenza  dei  lavori.  Della   convocazione   e
dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero. 
      8.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto
articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo  di  rispettare  il
termine perentorio finale di conclusione  del  presente  procedimento
indicato al comma 9. 
      9. Le istanze di autorizzazione si intendono  accolte  qualora,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della  relativa  domanda,  non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un  dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione  preposta  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali.
Nei predetti casi di dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia
stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di  cui
al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7
agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono  prevedere  termini  piu'
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti  ovvero  ulteriori
forme  di  semplificazione   amministrativa,   nel   rispetto   delle
disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il  suddetto
termine, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente. Sono fatti salvi i  casi  in  cui  disposizioni  del
diritto dell'Unione europea richiedono  l'adozione  di  provvedimenti
espressi. 
  3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a  tutte  le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."; 
    b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      "3. Quando l'installazione di infrastrutture  di  comunicazione
elettronica  e'  subordinata   all'acquisizione   di   uno   o   piu'
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o  assenso,   comunque
denominati,  ivi  incluse  le  autorizzazioni  previste  dal  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  da  adottare  a  conclusione  di
distinti procedimenti di  competenza  di  diverse  amministrazioni  o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione
procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca,  entro  cinque  giorni
lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,  una  conferenza   di
servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni,  enti  e
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. 
      4.La determinazione positiva della  conferenza  sostituisce  ad
ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso,   comunque   denominati,   necessari   per   l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli
enti e dei gestori di beni o  servizi  pubblici  interessati  e  vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori. 
      5.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei  termini  ivi  indicati,  ad  eccezione  del   termine   di   cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma  7
e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione
del presente procedimento indicato al comma 9."; 
    c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "ivi
compreso il sedime ferroviario e  autostradale.  Decorsi  i  suddetti
termini, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente"; 
    d) il comma 7-bis e' abrogato; 
    e) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  "9.  Fermo  restando
quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi
entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla  data  di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi  in  cui  disposizioni
del   diritto   dell'Unione   europea   richiedono   l'adozione    di
provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
decisoria della  conferenza  entro  il  predetto  termine  perentorio
equivale ad  accoglimento  dell'istanza,  salvo  che  non  sia  stato
espresso  un   dissenso,   congruamente   motivato,   da   parte   di
un'Amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di
dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia  stata  adottata  la
determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo  periodo,
si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto  1990,  n.
241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti
di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati e vale altresi'  come  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori,  anche  ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Della  convocazione  e  dell'esito
della  conferenza  viene  tempestivamente  informato  il   Ministero.
Decorso  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione
procedente comunica, entro il termine  perentorio  di  sette  giorni,
l'attestazione  di  avvenuta  autorizzazione,  scaduto  il  quale  e'
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.". 
  4.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino  al  31  dicembre  2026,  in  deroga  agli
articoli 5 e 7 del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,
nonche' ai  regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,  qualora  sia
tecnicamente  fattibile  per  l'operatore,  la  posa  in   opera   di
infrastrutture  a  banda  ultra  larga  viene   effettuata   con   la
metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo
e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00  a
4,00 cm, con profondita' variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in
ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale
o sul marciapiede. Per i predetti interventi  di  posa  in  opera  di
infrastrutture a banda ultra  larga  effettuati  con  la  metodologia
della micro trincea, nonche' per quelli effettuati con tecnologie  di
scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono  richieste
le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, e non si applicano le previsioni di  cui  all'articolo  7,  commi
2-bis e 2-ter, del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33.
L'operatore di rete si limita  a  comunicare,  con  un  preavviso  di
almeno quindici  giorni,  l'inizio  dei  lavori  alla  soprintendenza
competente,  allegando  la   documentazione   cartografica   prodotta
dall'operatore medesimo relativamente al  proprio  tracciato  e,  nel
caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri  storici,  un
elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della
strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e
profondita' proposte dall'operatore in  funzione  delle  esigenze  di
posa dell'infrastruttura a banda ultra  larga,  puo'  concordare  con
l'operatore  stesso  accorgimenti   in   merito   al   posizionamento
dell'infrastruttura  allo  scopo  di  garantire  le   condizioni   di
sicurezza dell'infrastruttura stradale. 
  5.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui
agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto  2003,
n. 259, sono realizzati previa  comunicazione  di  avvio  dei  lavori
all'amministrazione  comunale,  corredata  da   un'autocertificazione
descrittiva degli interventi e delle caratteristiche  tecniche  degli
impianti e non sono richieste le autorizzazioni  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purche' comportino  aumenti  delle
altezze non superiori a 1,5  metri  e  aumenti  della  superficie  di
sagoma  non  superiori  a  1,5  metri  quadrati.  Gli  impianti  sono
attivabili  qualora,  entro  trenta   giorni   dalla   richiesta   di
attivazione all'organismo competente di  cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal  medesimo
un provvedimento negativo.