ART. 42 
 
(Implementazione della piattaforma nazionale  per  l'emissione  e  la
          validazione delle certificazioni verdi COVID-19) 
 
  1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio  e  la
verifica  delle  certificazioni  COVID-19  interoperabili  a  livello
nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  e'  realizzata,  attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e
gestita dalla stessa per conto del Ministero della  salute,  titolare
del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. 
  2. Le certificazioni verdi  COVID-19  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge  22   n.   52   del   2021,   sono   rese   disponibili
all'interessato,  oltreche'  mediante  l'inserimento  nel   fascicolo
sanitario  elettronico   (FSE)   e   attraverso   l'accesso   tramite
autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma
1, anche tramite il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'  tramite
l'applicazione di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  30  aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2020, n.  70,  con  le  modalita'  individuate  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo  9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto  di
coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la
prevenzione  dell'infezione  da   SARS-CoV-2,   per   consentire   la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che  gli  consenta
di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai  canali  di
accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui  al  primo
periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle  regioni
e delle province autonome avviene,  per  coloro  che  hanno  ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore  del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al
menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.  52  del  2021,
per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per  coloro  ai  quali
verranno somministrate una o piu'  dosi  di  vaccino  successivamente
all'entrata in vigore  del  menzionato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  per  il  tramite  dell'Anagrafe  Nazionale
Vaccini di cui al decreto del  Ministro  della  salute  17  settembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  5  novembre  2018,  n.
257. 
  4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per
il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per  l'anno
2021, la spesa di 3.318.400 euro,  alla  cui  copertura  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute.