Art. 31 
 
Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai
    procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento  delle  migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non
e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina
in nessun caso la cancellazione d'ufficio. 
      7-quater.   I   professionisti    assunti    dalle    pubbliche
amministrazioni  ai  sensi  del  comma  7-bis.1,  possono   mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi  previdenziali  obbligatori  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103.  E'  in  ogni  caso  escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),  nel
caso in cui lo stesso non opti  per  il  mantenimento  all'iscrizione
della cassa previdenziale di appartenenza.»; 
    b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo  la  parola  «regioni»  sono
inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e  dopo  le
parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono  inserite
le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»; 
    c) all'articolo 9, comma  1,  le  parole  «delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  e  degli  enti  locali»  sono
sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano» e le parole «, nel numero  massimo  complessivo  di
mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero  minimo  di
mille unita'», e dopo le parole «per il supporto  ai  predetti  enti»
sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».