Art. 31
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non
e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina
in nessun caso la cancellazione d'ufficio.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel
caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione
della cassa previdenziale di appartenenza.»;
b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni» sono
inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e dopo le
parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite
le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono
sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano» e le parole «, nel numero massimo complessivo di
mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di
mille unita'», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti»
sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».