Art. 31 Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR 1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. 7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.»; b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni» sono inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»; c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» e le parole «, nel numero massimo complessivo di mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di mille unita'», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».