Art. 33
Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra
Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali e' istituito,
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR
Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al 31 dicembre
2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il
supporto tecnico per la realizzazione delle attivita' di competenza
volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in
raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di
interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti
locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del
PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto
bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti territoriali, con
particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e
delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di
supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare,
d'intesa con le medesime strutture, le attivita' svolte, anche
mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo,
dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di
cui alla lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, nonche'
per le attivita' di competenza, il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale, di cui
una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' collocato in posizione di
comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente e' comprensivo delle
unita' di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione delle unita' di personale non dirigenziale
previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato al fine
di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura.
Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalita' del presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di
euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il
finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma
1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i fuori ruolo del
personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre
2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio
2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a
un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il
limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437
per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.