Art. 33 
 
              Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  coordinamento  delle  relazioni  tra
Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e gli  enti  territoriali  e'  istituito,
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e  Bolzano,  denominato  «Nucleo  PNRR
Stato-Regioni». 
  2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo  fino  al  31  dicembre
2026. 
  3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il
supporto tecnico per la realizzazione delle attivita'  di  competenza
volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal  PNRR  in
raccordo  con  le  altre  amministrazioni  dello  Stato  titolari  di
interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a: 
    a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e  gli  enti
locali; 
    b) prestare supporto alle Regioni e  alle  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le  linee  del
PNRR, di un progetto  avente  particolare  rilevanza  strategica  per
ciascuna  Regione  e   Provincia   Autonoma,   denominato   «Progetto
bandiera»; 
    c) prestare attivita' di assistenza agli enti  territoriali,  con
particolare riferimento ai piccoli  comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni  insulari  e
delle zone montane, anche in raccordo  con  le  altre  iniziative  di
supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti; 
    d) condividere con le competenti strutture della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  le  informazioni  raccolte  e   comunicare,
d'intesa con  le  medesime  strutture,  le  attivita'  svolte,  anche
mediante la progettazione e gestione di uno spazio  web  informativo,
dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di
cui alla lettera c). 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'
per le attivita'  di  competenza,  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale,  di  cui
una  con  qualifica  dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il  personale  delle   altre   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo,  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  che  e'  collocato  in  posizione  di
comando  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto   dai
rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente e' comprensivo  delle
unita' di personale non  dirigenziale  di  cui  alla  tabella  A  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2021,
recante ripartizione  delle  unita'  di  personale  non  dirigenziale
previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, e sostituisce le  unita'  organizzative  di  cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato  al  fine
di definire compiti e assetto organizzativo  della  nuova  struttura.
Alle  posizioni  dirigenziali  di  cui  al  predetto  contingente  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  15,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  Per  le  finalita'  del  presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno  2021  e  di
euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il
finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma
1 si provvede nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione
vigente assegnate al predetto Dipartimento. 
  5. Gli incarichi dirigenziali e i  comandi  o  i  fuori  ruolo  del
personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre
2026. 
  6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate  le  risorse  di  cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1°  gennaio
2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa'  a  prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a
un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per  singolo  incarico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, di comprovata qualificazione  professionale,  entro  il
limite  di  spesa  complessivo  di  euro  300.000.  A  tal  fine   e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  110.437
per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal  2022
al   2026,   si   provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.