Art. 34
Reclutamento di personale per il Ministero della transizione
ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica
del PNRR
1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi
della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche
fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per
il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al
medesimo Piano, nonche' per fornire supporto alla struttura di
missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e' assegnato,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica
ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di
processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed
energetica o della tutela del territorio o della biodiversita' o
dello sviluppo dell'economia circolare, nonche' di significativa
esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da
personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione
del contingente ed i compensi degli esperti.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa
valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza
professionale richiesta e almeno un colloquio che puo' essere
effettuato anche in modalita' telematica. Le predette valutazioni
selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con
modalita' telematiche anche automatizzate.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del
contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva
massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per euro 4,3 milioni di euro per l'anno
2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.