Art. 34 
 
Reclutamento  di  personale  per  il  Ministero   della   transizione
ecologica per l'attuazione degli obiettivi di  transizione  ecologica
                              del PNRR 
 
  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e  i  traguardi
della transizione ecologica  previsti  nell'ambito  del  PNRR,  anche
fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per
il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di  cui  al
medesimo Piano,  nonche'  per  fornire  supporto  alla  struttura  di
missione di cui all'articolo 17-sexies  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e'  assegnato,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2023, un apposito contingente massimo  di  centocinquantadue  unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso  di  specifica
ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di
processi  complessi  nell'ambito  della  transizione   ecologica   ed
energetica o della tutela del  territorio  o  della  biodiversita'  o
dello sviluppo  dell'economia  circolare,  nonche'  di  significativa
esperienza  almeno  triennale  in  tali  materie,  ovvero  anche   da
personale di livello non dirigenziale, collocato  fuori  ruolo  o  in
posizione di  comando  o  altra  analoga  posizione,  prevista  dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con  decreto  del  Ministro
della  transizione   ecologica,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione
del contingente ed i compensi degli esperti. 
  2.  Gli  esperti  di  cui  al  comma  1  sono  individuati   previa
valutazione  dei   titoli,   delle   competenze   e   dell'esperienza
professionale  richiesta  e  almeno  un  colloquio  che  puo'  essere
effettuato anche in modalita'  telematica.  Le  predette  valutazioni
selettive ovvero loro singole  fasi  possono  essere  effettuate  con
modalita' telematiche anche automatizzate. 
  3. Per le esigenze  di  funzionamento  connesse  all'attivita'  del
contingente di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva
massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7  milioni  di  euro
per  l'anno  2022  e  1,6  milioni   di   euro   per   l'anno   2023,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e, per euro 4,3 milioni di euro per  l'anno
2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.