Art. 35 
 
         Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia 
 
  1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Il bando indica
in relazione alle  assunzioni  degli  uffici  giudiziari  siti  nella
Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo  di  lingua
tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina  e
prevede  come   requisito   per   la   partecipazione   il   possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo  equipollente,  delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del  Presidente  dalla  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752.». 
  2. Al fine di incrementare il livello di  efficacia  ed  efficienza
dell'azione del  Ministero  della  giustizia  a  livello  di  singolo
ufficio giudiziario nell'attuazione del  processo  di  riforma  e  di
innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire  un
monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi
conoscitivi di natura statistica, al decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 3: 
      1)  alla  lettera  b),  le  parole  «anche  informatici»   sono
soppresse; 
      2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi;»; 
      3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) servizi
per la transizione digitale della giustizia, l'analisi  statistica  e
le politiche di coesione:  gestione  dei  processi  e  delle  risorse
connessi alle tecnologie  dell'informazione,  della  comunicazione  e
della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e  analisi
dei dati relativi a  tutti  i  servizi  connessi  all'amministrazione
della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati
e  della  relativa  elaborazione  statistica   secondo   criteri   di
completezza, affidabilita', trasparenza e  pubblicita';  monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia  con  particolare  riferimento
alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi  di  definizione  dei
procedimenti   negli   uffici   giudiziari;    coordinamento    della
programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale  e
comunitaria e di coesione.»; 
    b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei  compiti  indicati
al  comma  3,  il  Ministero  della  giustizia,  fermo  il   disposto
dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.
24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti
i servizi connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
raccolti dagli uffici giudiziari.»; 
    c) all'articolo 17,  la  parola  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque». 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  2,  con
decorrenza   non   anteriore   al   1°   marzo   2022,    nell'ambito
dell'amministrazione  giudiziaria  e'  istituito  un  posto  di  Capo
dipartimento, un posto di  vice  Capo  dipartimento  e  un  posto  di
funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e'  resa  stabile  la
struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle
politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,
inclusi  i  due  uffici  dirigenziali  di   livello   non   generale.
Conseguentemente, la dotazione organica  del  personale  dirigenziale
dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni  di
livello generale e di tre posizioni di livello non generale. 
  4.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e  per  il  potenziamento
dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non  anteriore  al
1° marzo  2022,  e'  istituita  una  apposita  struttura  di  livello
dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi  e  degli
interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la
dotazione  organica  del  personale  dirigenziale  penitenziario   e'
aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario. 
  5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e
fino  al  30  giugno  2022,  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.285.376 per l'anno  2022,  di  euro
1.542.450 per l'anno 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli  anni
2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026  e  2027,
di euro 1.553.867 per ciascuno  degli  anni  2028  e  2029,  di  euro
1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031  e  di  euro  1.561.478
annui a decorrere dall'anno 2032, cui  si  provvede,  quanto  a  euro
1.285.376 per l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia  e,  quanto  a
euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro  1.546.256  per  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e  2029,  euro  1.557.672
per ciascuno degli anni 2030 e 2031  e  di  euro  1.561.478  annui  a
decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  7. Al fine di conseguire gli  obiettivi  di  complessiva  riduzione
dell'arretrato della Giustizia  amministrativa  stabiliti  dal  Piano
nazionale  per  la  ripresa  e  la  resilienza,  qualora  i  concorsi
espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i  posti
messi a concorso, l'Amministrazione  puo'  coprire  i  posti  rimasti
vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento  delle  graduatorie
dei  candidati  risultati  idonei,  non  vincitori,  anche  di  altro
profilo,    tenuto    conto    dell'effettivo    fabbisogno     delle
professionalita' dei candidati  idonei  presenti  nelle  graduatorie,
oppure mediante una  nuova  procedura  concorsuale  alla  quale  sono
ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda  per
la  procedura  indetta  dal  Segretario  generale   della   Giustizia
amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi
a partecipare alla prova scritta del corrispondente  profilo  perche'
non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del  bando.
Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a  cinque
volte i posti messi a concorso  per  ciascun  profilo.  La  procedura
concorsuale  e'  unica  per   ogni   Ufficio   giudiziario   previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80  del  2021  ed  e'
costituita da una prova scritta.