Art. 35
Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia
1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Il bando indica
in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella
Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua
tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e
prevede come requisito per la partecipazione il possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.».
2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza
dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo
ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di
innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire un
monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi
conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 3:
1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono
soppresse;
2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono
sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi;»;
3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) servizi
per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e
le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse
connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e
della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi
dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione
della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati
e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di
completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento
alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei
procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della
programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e
comunitaria e di coesione.»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati
al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto
dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.
24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti
i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.»;
c) all'articolo 17, la parola «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «cinque».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con
decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito
dell'amministrazione giudiziaria e' istituito un posto di Capo
dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di
funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e' resa stabile la
struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle
politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84,
inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale.
Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale
dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni di
livello generale e di tre posizioni di livello non generale.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento
dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al
1° marzo 2022, e' istituita una apposita struttura di livello
dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli
interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la
dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e'
aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario.
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del
Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.285.376 per l'anno 2022, di euro
1.542.450 per l'anno 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli anni
2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
di euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro
1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478
annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro
1.285.376 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a
euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro 1.546.256 per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672
per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a
decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione
dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi
espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti
messi a concorso, l'Amministrazione puo' coprire i posti rimasti
vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie
dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro
profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle
professionalita' dei candidati idonei presenti nelle graduatorie,
oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono
ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per
la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia
amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi
a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perche'
non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando.
Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a cinque
volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura
concorsuale e' unica per ogni Ufficio giudiziario previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed e'
costituita da una prova scritta.