Art. 36 
 
          Potenziamento dell'unita' per la semplificazione 
 
  1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio  2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2006, n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita'  per  la
semplificazione.»; 
    b)  le  parole  «e  la  qualita'  della   regolazione»,   ovunque
ricorrano, sono soppresse; 
    c) al settimo periodo le parole «della segreteria  tecnica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»; 
    d)  dopo  il  settimo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione  e'  costituita
da  una  figura  dirigenziale  di  prima  fascia  con   funzioni   di
coordinatore, individuata tra figure, anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione,  di  comprovata   esperienza   nel   settore   della
legislazione e  della  semplificazione  normativa  e  da  tre  figure
dirigenziali di  seconda  fascia,  scelte  anche  tra  estranei  alla
pubblica amministrazione, e da un  contingente  di  sette  unita'  di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a
tre, tra estranei alla pubblica  amministrazione.  Dell'Unita'  fanno
parte inoltre non piu' di cinque  esperti  di  provata  competenza  e
quindici componenti scelti tra esperti nei settori di  interesse  per
l'attuazione delle funzioni delegate del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732
per l'anno 2021 e a euro 136.388  annui  a  decorrere  dal  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.