Art. 37 Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard 1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «la Commissione e' formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da dodici componenti»; b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione territoriale,».