Art. 37
Integrazione della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard
1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la Commissione e' formata da undici componenti»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da dodici
componenti»;
b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e
le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale,».