Art. 39 
 
            Inviato speciale per il cambiamento climatico 
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'inviato speciale  e'
individuato  nell'ambito  del  personale  di   livello   dirigenziale
dipendente di amministrazioni pubbliche.  Per  lo  svolgimento  delle
funzioni non spettano emolumenti  o  compensi,  comunque  denominati,
aggiuntivi oltre a  quelli  gia'  in  godimento,  ferma  restando  la
corresponsione del  trattamento  economico  di  missione  nei  limiti
spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021,  euro  211.620  per  l'anno
2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».