Art. 39
Inviato speciale per il cambiamento climatico
1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'inviato speciale e'
individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale
dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle
funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati,
aggiuntivi oltre a quelli gia' in godimento, ferma restando la
corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti
spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno
2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».