ART. 35 
 
         (Accelerazione nello sviluppo della rete elettrica) 
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
al fine di garantire un'accelerazione nel  potenziamento  della  rete
elettrica per accogliere le quote di produzione  crescenti  da  fonti
rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui
all'articolo 3: 
a) i gestori di rete nella  programmazione  dello  sviluppo  di  rete
   adottano criteri e  modalita'  predittive  della  crescita  attesa
   della produzione da fonti rinnovabili sul medio e  lungo  termine,
   in modo da programmare e avviare in tempi congrui  gli  interventi
   necessari; 
b) i gestori di rete in attuazione del criterio di cui  alla  lettera
   a),  nell'ambito  degli  aggiornamenti  dei  rispettivi  piani  di
   sviluppo adottano le opportune misure per dotare  le  aree  idonee
   all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile
   delle infrastrutture necessarie per la connessione degli  impianti
   e per  l'utilizzo  dell'energia  prodotta,  anche  anticipando  le
   richieste di connessione su tali aree; 
c) i gestori di rete in  un'apposita  sezione  dei  propri  piani  di
   sviluppo elaborano una pianificazione integrata secondo le logiche
   di  cui  alla  lettera  a)  individuando  gli  interventi  atti  a
   garantire lo sviluppo  delle  infrastrutture  di  ricarica  per  i
   veicoli elettrici necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
   di cui all'articolo 3. A tal fine, i gestori di rete accedono alla
   Piattaforma unica nazionale  di  cui  all'articolo  l'articolo  4,
   comma 7-bis, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32; 
d) Terna S.p.A., tenuto conto di quanto  previsto  alla  lettera  a),
   nonche' dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  costruzione  e
   all'esercizio degli  impianti  in  corso,  elabora  una  specifica
   pianificazione  di  opere  di   rete   urgenti,   finalizzata   al
   raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale  di  ripresa  e
   resilienza  al  2025  nonche'  di  quelli   aggiuntivi   derivanti
   dall'innalzamento degli  obiettivi  europei  al  2030,  anche  con
   riguardo alla tecnologia off-shore. 
2.  L'ARERA  provvede,  ove  necessario,  ad  aggiornare   i   propri
provvedimenti in materia per dare attuazione a  quanto  disposto  dal
comma 1, prevedendo in particolare, per  gli  impianti  di  cui  alla
lettera d) di dimensioni superiori  a  300  MW,  la  possibilita'  di
realizzazione della connessione per sezioni e quote di potenza, ferma
restando  il  rilascio,  nei  tempi  stabiliti,  della  soluzione  di
connessione per l'intera potenza. 
 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo dell'art.  4,  comma  7-bis,  del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici) convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55, pubblicato  nella  G.U.R.I.  18  aprile
          2019, n. 92: 
              «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali).- (omissis). 
              7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello  sviluppo  economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
              (omissis).".