ART. 35
(Accelerazione nello sviluppo della rete elettrica)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al fine di garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete
elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti
rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3:
a) i gestori di rete nella programmazione dello sviluppo di rete
adottano criteri e modalita' predittive della crescita attesa
della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine,
in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi
necessari;
b) i gestori di rete in attuazione del criterio di cui alla lettera
a), nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani di
sviluppo adottano le opportune misure per dotare le aree idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile
delle infrastrutture necessarie per la connessione degli impianti
e per l'utilizzo dell'energia prodotta, anche anticipando le
richieste di connessione su tali aree;
c) i gestori di rete in un'apposita sezione dei propri piani di
sviluppo elaborano una pianificazione integrata secondo le logiche
di cui alla lettera a) individuando gli interventi atti a
garantire lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per i
veicoli elettrici necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
di cui all'articolo 3. A tal fine, i gestori di rete accedono alla
Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo l'articolo 4,
comma 7-bis, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
d) Terna S.p.A., tenuto conto di quanto previsto alla lettera a),
nonche' dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti in corso, elabora una specifica
pianificazione di opere di rete urgenti, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza al 2025 nonche' di quelli aggiuntivi derivanti
dall'innalzamento degli obiettivi europei al 2030, anche con
riguardo alla tecnologia off-shore.
2. L'ARERA provvede, ove necessario, ad aggiornare i propri
provvedimenti in materia per dare attuazione a quanto disposto dal
comma 1, prevedendo in particolare, per gli impianti di cui alla
lettera d) di dimensioni superiori a 300 MW, la possibilita' di
realizzazione della connessione per sezioni e quote di potenza, ferma
restando il rilascio, nei tempi stabiliti, della soluzione di
connessione per l'intera potenza.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7-bis, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici) convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicato nella G.U.R.I. 18 aprile
2019, n. 92:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali).- (omissis).
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
(omissis).".