ART. 36 (Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi) 1. Al fine di fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore elettrico con uno o piu' provvedimenti dell'ARERA, sono individuate le modalita' con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico, prevedendo in particolare: a) per i nuovi impianti, le modalita' e le tempistiche con cui i gestori di rete, responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, trasmettono al GSE, attraverso la piattaforma di cui alla lettera g) del presente comma, i dati di misura effettivamente rilevati sugli impianti di produzione, funzionali allo stesso GSE per l'erogazione degli incentivi nel settore elettrico, stabilendo, ai soli fini della determinazione e del pagamento degli incentivi, un tempo massimo comunque non superiore a due anni rispetto a quello di effettiva produzione dell'impianto per la trasmissione e per l'eventuale rettifica; b) per gli impianti in esercizio, le modalita' con le quali i gestori di rete possono rettificare le informazioni precedentemente trasmesse riferite a un periodo storico pari al massimo a cinque anni rispetto a quello di effettiva produzione dell'impianto di produzione, coerentemente con la determinazione delle partite economiche del dispacciamento; c) le modalita' con le quali, anche attraverso algoritmi standardizzati, sono chiuse le partite pendenti riferite a misure mancanti, con particolare riguardo ai casi in cui il periodo sia superiore a quello indicato alla lettera b); d) i casi, le modalita' e le condizioni al ricorrere dei quali, in alternativa ai dati di cui alla lettera a), i gestori di rete possono trasmettere, in via transitoria, la miglior stima disponibile di tali dati segnalando il carattere temporaneo delle informazioni e completando l'invio dei dati tempestivamente; e) le modalita' con le quali il GSE effettua verifiche di congruita' sui dati trasmessi dai gestori di rete rispetto alla producibilita' attesa e alla potenza massima erogabile e segnala ai medesimi gestori tali incongruita' per eventuali rettifiche, da effettuare entro un termine massimo, decorso il quale il GSE procede comunque all'erogazione degli incentivi sulla base dei dati trasmessi, che si intendono confermati sotto la responsabilita' del distributore; f) disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l'invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura necessari per la corretta gestione degli incentivi nel settore elettrico. Per tale scopo, il GSE, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette all'ARERA e al Ministero della transizione ecologica un rapporto contenente informazioni e analisi sulla rilevazione e trasmissione dei dati da parte dei gestori di rete, con particolare riguardo alla tempistica e al livello di qualita'; g) le modalita' con le quali i dati delle misure di produzione e immissione degli impianti fornite dai gestori di rete per le finalita' di cui al presente articolo confluiscono all'interno del Sistema informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. A tal fine, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali ciascun consumatore, in qualita' di consumatore attivo o autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili, nonche' i produttori e i soggetti abilitati, possono accedere, tramite un'unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione, anche con riferimento all'energia condivisa all'interno di configurazioni di cui al Capo I del presente decreto; 2. Il Ministro della transizione ecologica stabilisce, con uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' con le quali sono disciplinati i rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE e le modalita' di accesso all'infrastruttura informatica, affinche' sia garantito un incremento dei livelli di qualita' del servizio, nonche' una piu' rapida risposta nell'erogazione degli incentivi. 3. Nelle more dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE continua a erogare gli incentivi nel settore elettrico secondo la disciplina previgente.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicato nella G.U.R.I. 9 luglio 2010, n. 158: «Art. 1-bis. (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema. 2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. 3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per il trattamento dei dati personali e sensibili. 4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalita' di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.".