ART. 36
(Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da
fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi)
1. Al fine di fornire maggiore certezza nella determinazione dei
flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore
elettrico con uno o piu' provvedimenti dell'ARERA, sono individuate
le modalita' con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore
elettrico, prevedendo in particolare:
a) per i nuovi impianti, le modalita' e le tempistiche con cui i
gestori di rete, responsabili delle operazioni di gestione dei dati
di misura dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete,
trasmettono al GSE, attraverso la piattaforma di cui alla lettera g)
del presente comma, i dati di misura effettivamente rilevati sugli
impianti di produzione, funzionali allo stesso GSE per l'erogazione
degli incentivi nel settore elettrico, stabilendo, ai soli fini della
determinazione e del pagamento degli incentivi, un tempo massimo
comunque non superiore a due anni rispetto a quello di effettiva
produzione dell'impianto per la trasmissione e per l'eventuale
rettifica;
b) per gli impianti in esercizio, le modalita' con le quali i
gestori di rete possono rettificare le informazioni precedentemente
trasmesse riferite a un periodo storico pari al massimo a cinque anni
rispetto a quello di effettiva produzione dell'impianto di
produzione, coerentemente con la determinazione delle partite
economiche del dispacciamento;
c) le modalita' con le quali, anche attraverso algoritmi
standardizzati, sono chiuse le partite pendenti riferite a misure
mancanti, con particolare riguardo ai casi in cui il periodo sia
superiore a quello indicato alla lettera b);
d) i casi, le modalita' e le condizioni al ricorrere dei quali,
in alternativa ai dati di cui alla lettera a), i gestori di rete
possono trasmettere, in via transitoria, la miglior stima disponibile
di tali dati segnalando il carattere temporaneo delle informazioni e
completando l'invio dei dati tempestivamente;
e) le modalita' con le quali il GSE effettua verifiche di
congruita' sui dati trasmessi dai gestori di rete rispetto alla
producibilita' attesa e alla potenza massima erogabile e segnala ai
medesimi gestori tali incongruita' per eventuali rettifiche, da
effettuare entro un termine massimo, decorso il quale il GSE procede
comunque all'erogazione degli incentivi sulla base dei dati
trasmessi, che si intendono confermati sotto la responsabilita' del
distributore;
f) disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche
per l'invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura
necessari per la corretta gestione degli incentivi nel settore
elettrico. Per tale scopo, il GSE, entro il 30 settembre di ogni
anno, trasmette all'ARERA e al Ministero della transizione ecologica
un rapporto contenente informazioni e analisi sulla rilevazione e
trasmissione dei dati da parte dei gestori di rete, con particolare
riguardo alla tempistica e al livello di qualita';
g) le modalita' con le quali i dati delle misure di produzione e
immissione degli impianti fornite dai gestori di rete per le
finalita' di cui al presente articolo confluiscono all'interno del
Sistema informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto
legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129. A tal fine, l'ARERA stabilisce le
modalita' con le quali ciascun consumatore, in qualita' di
consumatore attivo o autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili,
nonche' i produttori e i soggetti abilitati, possono accedere,
tramite un'unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione, anche
con riferimento all'energia condivisa all'interno di configurazioni
di cui al Capo I del presente decreto;
2. Il Ministro della transizione ecologica stabilisce, con uno o
piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' con le quali sono disciplinati i
rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE e le modalita' di accesso
all'infrastruttura informatica, affinche' sia garantito un incremento
dei livelli di qualita' del servizio, nonche' una piu' rapida
risposta nell'erogazione degli incentivi.
3. Nelle more dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di cui
al comma 1 del presente articolo, il GSE continua a erogare gli
incentivi nel settore elettrico secondo la disciplina previgente.
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in
materia di energia) convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicato nella G.U.R.I. 9
luglio 2010, n. 158:
«Art. 1-bis. (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.".