ART. 36 
 
(Regolamentazione del sistema di  misura  dell'energia  elettrica  da
        fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi) 
 
  1. Al fine di fornire maggiore certezza  nella  determinazione  dei
flussi  economici  correlati  ai  regimi  di  sostegno  nel   settore
elettrico con uno o piu' provvedimenti dell'ARERA,  sono  individuate
le modalita' con le quali il GSE  eroga  gli  incentivi  nel  settore
elettrico, prevedendo in particolare: 
    a) per i nuovi impianti, le modalita' e le tempistiche con cui  i
gestori di rete, responsabili delle operazioni di gestione  dei  dati
di  misura  dell'energia  elettrica  prodotta  ed  immessa  in  rete,
trasmettono al GSE, attraverso la piattaforma di cui alla lettera  g)
del presente comma, i dati di misura  effettivamente  rilevati  sugli
impianti di produzione, funzionali allo stesso GSE  per  l'erogazione
degli incentivi nel settore elettrico, stabilendo, ai soli fini della
determinazione e del pagamento  degli  incentivi,  un  tempo  massimo
comunque non superiore a due anni  rispetto  a  quello  di  effettiva
produzione  dell'impianto  per  la  trasmissione  e  per  l'eventuale
rettifica; 
    b) per gli impianti in esercizio, le modalita'  con  le  quali  i
gestori di rete possono rettificare le  informazioni  precedentemente
trasmesse riferite a un periodo storico pari al massimo a cinque anni
rispetto  a  quello  di   effettiva   produzione   dell'impianto   di
produzione,  coerentemente  con  la  determinazione   delle   partite
economiche del dispacciamento; 
    c)  le  modalita'  con  le  quali,  anche  attraverso   algoritmi
standardizzati, sono chiuse le partite  pendenti  riferite  a  misure
mancanti, con particolare riguardo ai casi  in  cui  il  periodo  sia
superiore a quello indicato alla lettera b); 
    d) i casi, le modalita' e le condizioni al ricorrere  dei  quali,
in alternativa ai dati di cui alla lettera  a),  i  gestori  di  rete
possono trasmettere, in via transitoria, la miglior stima disponibile
di tali dati segnalando il carattere temporaneo delle informazioni  e
completando l'invio dei dati tempestivamente; 
    e) le modalita'  con  le  quali  il  GSE  effettua  verifiche  di
congruita' sui dati trasmessi  dai  gestori  di  rete  rispetto  alla
producibilita' attesa e alla potenza massima erogabile e  segnala  ai
medesimi gestori  tali  incongruita'  per  eventuali  rettifiche,  da
effettuare entro un termine massimo, decorso il quale il GSE  procede
comunque  all'erogazione  degli  incentivi  sulla   base   dei   dati
trasmessi, che si intendono confermati sotto la  responsabilita'  del
distributore; 
    f) disposizioni per la verifica del  rispetto  delle  tempistiche
per l'invio, da parte  dei  gestori  di  rete,  dei  dati  di  misura
necessari per  la  corretta  gestione  degli  incentivi  nel  settore
elettrico. Per tale scopo, il GSE, entro  il  30  settembre  di  ogni
anno, trasmette all'ARERA e al Ministero della transizione  ecologica
un rapporto contenente informazioni e  analisi  sulla  rilevazione  e
trasmissione dei dati da parte dei gestori di rete,  con  particolare
riguardo alla tempistica e al livello di qualita'; 
    g) le modalita' con le quali i dati delle misure di produzione  e
immissione  degli  impianti  fornite  dai  gestori  di  rete  per  le
finalita' di cui al presente articolo  confluiscono  all'interno  del
Sistema informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis  del  decreto
legge 8 luglio 2010, n. 105,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129.  A  tal  fine,  l'ARERA  stabilisce  le
modalita'  con  le  quali  ciascun  consumatore,   in   qualita'   di
consumatore attivo o autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili,
nonche' i  produttori  e  i  soggetti  abilitati,  possono  accedere,
tramite un'unica interfaccia, ai dati di consumo e produzione,  anche
con riferimento all'energia condivisa all'interno  di  configurazioni
di cui al Capo I del presente decreto; 
  2. Il Ministro della transizione ecologica stabilisce,  con  uno  o
piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, le modalita'  con  le  quali  sono  disciplinati  i
rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE e le modalita' di  accesso
all'infrastruttura informatica, affinche' sia garantito un incremento
dei livelli  di  qualita'  del  servizio,  nonche'  una  piu'  rapida
risposta nell'erogazione degli incentivi. 
  3. Nelle more dell'adozione degli atti e dei provvedimenti  di  cui
al comma 1 del presente articolo,  il  GSE  continua  a  erogare  gli
incentivi nel settore elettrico secondo la disciplina previgente. 
 
          Note all'art. 36: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge 8 luglio 2010,  n.  105  (Misure  urgenti  in
          materia di energia) convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicato nella  G.U.R.I.  9
          luglio 2010, n. 158: 
              «Art. 1-bis.  (Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia  elettrica  e  del  gas).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' e di  incentivare  la  migliore
          funzionalita' delle attivita' delle  imprese  operanti  nel
          settore dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  e'
          istituito  presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
          informatico  integrato   per   la   gestione   dei   flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.".