ART. 37 
 
           (Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas) 
 
1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013,
recante "Regolamento, di cui all'articolo 16,  comma  1  del  decreto
legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  per  la  redazione  del  Piano
decennale di sviluppo delle  reti  di  trasporto  di  gas  naturale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del  10  giugno  2013,  e'
integrato per quanto riguarda le  produzioni  stimate  relative  agli
impianti di biometano. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, l'ARERA definisce i criteri in  base  ai
quali l'impresa maggiore  di  trasporto  formula  una  procedura  per
l'integrazione  delle  informazioni  e   delle   soluzioni   atte   a
ottimizzare le connessioni di detti impianti di biometano sulla  rete
del gas compresa le reti di distribuzione. 
2. L'ARERA semplifica e aggiorna le proprie disposizioni inerenti  le
modalita' e le condizioni per le connessioni di impianti di biometano
alle  reti  del  gas,  includendo  anche  altre  tipologie   di   gas
rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela. 
 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  27
          febbraio 2013 (Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1
          del decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.  93,  per  la
          redazione del Piano decennale di  sviluppo  delle  reti  di
          trasporto di gas naturale) e' pubblicato nella G.U.R.I.  10
          giugno 2013, n. 134.