ART. 38 
 
(Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori) 
 
  1. La  realizzazione  di  elettrolizzatori  per  la  produzione  di
idrogeno e' autorizzata secondo le procedure seguenti: 
    a) la realizzazione di elettrolizzatori con potenza  inferiore  o
uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati anche qualora connessi a
impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o  in
corso di autorizzazione, costituisce attivita' in edilizia  libera  e
non richiede il rilascio di uno specifico titolo  abilitativo,  fatta
salva  l'acquisizione  degli  atti  di  assenso,  dei  pareri,  delle
autorizzazioni o nulla osta  da  parte  degli  enti  territorialmente
competenti in materia paesaggistica, ambientale, di  sicurezza  e  di
prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da  parte
del gestore della rete elettrica ovvero del gestore  della  rete  del
gas naturale; 
    b) gli elettrolizzatori  e  le  infrastrutture  connesse  ubicati
all'interno di aree industriali  ovvero  di  aree  ove  sono  situati
impianti industriali anche per la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, ancorche' non piu' operativi o in corso di  dismissione,
la cui realizzazione non comporti  occupazione  in  estensione  delle
aree stesse, ne' aumento degli  ingombri  in  altezza  rispetto  alla
situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti
urbanistici  adottati,  sono  autorizzati   mediante   la   procedura
abilitativa  semplificata  di  cui   all'articolo   6   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
    c) gli elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture  connesse
non ricadenti nelle tipologie di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono
autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata: 
      1)  dal  Ministero  della  transizione  ecologica  tramite   il
procedimento unico ambientale di  cui  all'articolo  27  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.152,  qualora  tali  progetti  siano
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza  statale
sulla base delle  soglie  individuate  dall'Allegato  II  alla  parte
seconda del medesimo decreto legislativo; 
      2)  dalla  Regione  o   Provincia   Autonoma   territorialmente
competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1); 
    d)  gli  elettrolizzatori  e  le   infrastrutture   connesse   da
realizzare  in  connessione  a  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica  alimentati   da   fonti   rinnovabili   sono   autorizzati
nell'ambito dell'autorizzazione unica  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata: 
      1) dal Ministero della transizione ecologica qualora funzionali
a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici o  ad  impianti  di
produzione di energia elettrica off-shore; 
      2)  dalla  Regione  o   Provincia   Autonoma   territorialmente
competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1). 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art.  6  (Procedura   abilitativa   semplificata   e
          comunicazione  per  gli  impianti  alimentati  da   energia
          rinnovabile).  -  1.   Ferme   restando   le   disposizioni
          tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
          l'attivita' di  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
          delle linee guida,  adottate  ai  sensi  dell'articolo  12,
          comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387
          si applica la procedura abilitativa semplificata di cui  ai
          commi seguenti. 
                2. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' sugli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle opere connesse presenta  al  Comune,  mediante  mezzo
          cartaceo o in via telematica, almeno  trenta  giorni  prima
          dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   una   dichiarazione
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
          gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
          vigenti e la non contrarieta'  agli  strumenti  urbanistici
          adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
          gli  elaborati  tecnici  per  la  connessione  redatti  dal
          gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
          assenso nelle materie di cui al comma  4  dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali  atti  non  siano
          allegati alla dichiarazione,  devono  essere  allegati  gli
          elaborati tecnici richiesti dalle norme  di  settore  e  si
          applica il comma 5. 
                3.  Per  la  procedura  abilitativa  semplificata  si
          applica, previa deliberazione del Comune e fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui  al
          comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera  c),  e  dal
          comma 11 dell'articolo  10  del  decreto-legge  18  gennaio
          1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
          marzo 1993, n. 68. 
                4. Il Comune, ove entro il termine indicato al  comma
          2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle  condizioni
          stabilite  al  medesimo  comma,  notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto  intervento
          e,  in  caso  di  falsa  attestazione  del   professionista
          abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e  il  consiglio
          dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
          di ripresentare la dichiarazione, con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
          ai sensi del periodo  precedente,  decorso  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricezione  della  dichiarazione
          di cui comma 2, l'attivita' di costruzione  deve  ritenersi
          assentita. 
                5. Qualora siano necessari atti di  assenso,  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma  2,  che  rientrino   nella
          competenza   comunale   e   non   siano    allegati    alla
          dichiarazione,    il    Comune    provvede    a    renderli
          tempestivamente e, in ogni caso, entro il  termine  per  la
          conclusione del  relativo  procedimento  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Se gli atti di assenso  non  sono
          resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo  precedente,
          l'interessato  puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di   cui
          all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. Qualora l'attivita'  di  costruzione  e  di  esercizio
          degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti  di
          assenso di competenza di amministrazioni diverse da  quella
          comunale,   e   tali   atti   non   siano   allegati   alla
          dichiarazione,  l'amministrazione  comunale   provvede   ad
          acquisirli d'ufficio ovvero  convoca,  entro  venti  giorni
          dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza  di
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il  termine
          di trenta giorni di cui al comma 2  e'  sospeso  fino  alla
          acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
          della   determinazione   motivata   di   conclusione    del
          procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis,  o
          all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
          14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
                6.  La  realizzazione  dell'intervento  deve   essere
          completata  entro  tre  anni  dal   perfezionamento   della
          procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi  4  o
          5.   La   realizzazione   della    parte    non    ultimata
          dell'intervento  e'  subordinata  a  nuova   dichiarazione.
          L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune  la
          data di ultimazione dei lavori. 
                7. La sussistenza del titolo e' provata con la  copia
          della dichiarazione da cui risulta la data  di  ricevimento
          della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
                8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
          della   variazione   catastale   conseguente   alle   opere
          realizzate ovvero dichiarazione che  le  stesse  non  hanno
          comportato modificazioni del classamento catastale. 
                9.  Le  Regioni  e  le  Province   autonome   possono
          estendere la soglia di applicazione della procedura di  cui
          al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad  1  MW
          elettrico,  definendo  altresi'  i  casi  in  cui,  essendo
          previste  autorizzazioni  ambientali  o  paesaggistiche  di
          competenza  di  amministrazioni  diverse  dal  Comune,   la
          realizzazione e l'esercizio  dell'impianto  e  delle  opere
          connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di  cui
          all'articolo  5.  Le  Regioni  e   le   Province   autonome
          stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti  con  i
          quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni  e  Province
          autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
          anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
          le medesime modalita' di cui al presente comma, le  Regioni
          e le  Province  autonome  prevedono  la  corresponsione  ai
          Comuni  di  oneri  istruttori  commisurati   alla   potenza
          dell'impianto. 
                9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
          impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla
          rete elettrica di media tensione e localizzati  in  area  a
          destinazione industriale, produttiva o commerciale  nonche'
          in discariche o lotti di discarica  chiusi  e  ripristinati
          ovvero  in  cave  o  lotti  di  cave  non  suscettibili  di
          ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita'  competente
          al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato  l'avvenuto
          completamento delle attivita' di recupero e  di  ripristino
          ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel  rispetto
          delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
          di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV,  punto
          2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n.  152,  per  la  procedura  di  verifica  di
          assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di
          cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono  per
          questa tipologia di impianti elevate a  10  MW  purche'  il
          proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una
          autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si
          trova  all'interno  di  aree  fra   quelle   specificamente
          elencate e individuate  dall'Allegato  3,  lettera  f),  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico 10  settembre
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  219  del  18
          settembre  2010.  Si  potra'  procedere  a  seguito   della
          procedura di  cui  sopra  con  edificazione  diretta  degli
          impianti  fotovoltaici  anche  qualora  la   pianificazione
          urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. 
                10. I procedimenti pendenti alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
          previgente disciplina, ferma restando per il proponente  la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
                11.  La  comunicazione  relativa  alle  attivita'  in
          edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e  12  delle  linee
          guida adottate ai sensi  dell'articolo  12,  comma  10  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  continua  ad
          applicarsi,  alle  stesse  condizioni  e  modalita',   agli
          impianti ivi previsti. Le Regioni e  le  Province  autonome
          possono estendere il regime della comunicazione di  cui  al
          precedente periodo ai progetti di  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  con  potenza  nominale  fino  a  50  kW,
          nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia  potenza
          da realizzare sugli edifici, fatta salva la  disciplina  in
          materia di valutazione di impatto ambientale  e  di  tutela
          delle risorse idriche, fermi restando  l'articolo  6-bis  e
          l'articolo 7-bis, comma 5.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale).
          - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
          il proponente puo' richiedere all'autorita' competente  che
          il provvedimento di VIA sia rilasciato  nell'ambito  di  un
          provvedimento  unico   comprensivo   delle   autorizzazioni
          ambientali tra quelle elencate al comma 2  richieste  dalla
          normativa vigente per la realizzazione  e  l'esercizio  del
          progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza  ai
          sensi  dell'articolo  23,  avendo  cura  che  l'avviso   al
          pubblico di cui all'articolo 24, comma  2,  rechi  altresi'
          specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al  comma
          2, nonche' la documentazione e  gli  elaborati  progettuali
          previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la
          compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al
          rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2.  A
          tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo  93
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380. 
                2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione
          dal    presente    procedimento    dell'acquisizione     di
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti, nulla osta e  assensi  comunque  denominati,  nel
          caso in cui le relative normative  di  settore  richiedano,
          per      consentire      una      compiuta      istruttoria
          tecnico-amministrativa,   un   livello   di   progettazione
          esecutivo.  Il  provvedimento  unico  di  cui  al  comma  1
          comprende  il  rilascio   dei   seguenti   titoli   laddove
          necessario: 
                  a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
          Titolo III-bis della Parte II del presente decreto; 
                  b) autorizzazione riguardante la  disciplina  degli
          scarichi nel sottosuolo e nelle acque  sotterranee  di  cui
          all'articolo 104 del presente decreto; 
                  c)   autorizzazione   riguardante   la   disciplina
          dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
          di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
          cui all'articolo 109 del presente decreto; 
                  d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
          146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  e) autorizzazione culturale di cui all'articolo  21
          del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  f)   autorizzazione    riguardante    il    vincolo
          idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,  n.
          3267, e al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616; 
                  g) nulla osta di fattibilita' di  cui  all'articolo
          17, comma 2, del decreto legislativo  26  giugno  2015,  n.
          105; 
                  h) autorizzazione antisismica di  cui  all'articolo
          94 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380. 
                3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo  studio
          di  impatto  ambientale   e   gli   elaborati   progettuali
          contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3
          dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene  le
          condizioni  e  le  misure  supplementari   previste   dagli
          articoli 29-sexies e 29-septies. 
                4.   Entro   dieci   giorni    dalla    presentazione
          dell'istanza  l'autorita'  competente  verifica  l'avvenuto
          pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo  33,
          nonche' l'eventuale  ricorrere  della  fattispecie  di  cui
          all'articolo 32, comma 1, e comunica per via  telematica  a
          tutte  le  amministrazioni  competenti  al  rilascio  delle
          autorizzazioni ambientali di cui al comma 2  richieste  dal
          proponente l'avvenuta  pubblicazione  della  documentazione
          nel proprio sito web con modalita'  tali  da  garantire  la
          tutela  della  riservatezza   di   eventuali   informazioni
          industriali  o  commerciali  indicate  dal  proponente,  in
          conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso
          del  pubblico  all'informazione  ambientale.  La   medesima
          comunicazione e' effettuata in sede di  notifica  ad  altro
          Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. 
                5. Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
          documentazione  nel  sito  web  dell'autorita'  competente,
          quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di  cui
          al  comma  4,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
          verificano   l'adeguatezza   e   la    completezza    della
          documentazione,  assegnando  al   proponente   un   termine
          perentorio non superiore a trenta giorni per  le  eventuali
          integrazioni. 
                6.  Entro   dieci   giorni   dalla   verifica   della
          completezza documentale, ovvero, in caso  di  richieste  di
          integrazioni,  dalla  data  di  ricevimento  delle   stesse
          l'autorita'   competente   pubblica   l'avviso    di    cui
          all'articolo 23, comma  1,  lettera  e),  di  cui  e'  data
          comunque informazione nell'albo pretorio informatico  delle
          amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
          forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
          agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge  n.  241  del
          1990.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   suddetta
          documentazione, e per la  durata  di  sessanta  giorni,  il
          pubblico   interessato   puo'    presentare    osservazioni
          concernenti  la  valutazione  di  impatto  ambientale,   la
          valutazione di incidenza ove necessaria e  l'autorizzazione
          integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
          inclusi nel provvedimento unico ambientale. 
                7. Entro i  successivi  quindici  giorni  l'autorita'
          competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
          all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che
          opera secondo quanto disposto dal comma 8.  Contestualmente
          puo'  chiedere   al   proponente   eventuali   integrazioni
          assegnando allo stesso un termine perentorio non  superiore
          a quindici giorni. Su  richiesta  motivata  del  proponente
          l'autorita' competente puo' concedere, per una sola  volta,
          la sospensione  dei  termini  per  la  presentazione  della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          novanta giorni.  Qualora  entro  il  termine  stabilito  il
          proponente  non  depositi  la  documentazione  integrativa,
          l'istanza  si  intende  ritirata  ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente  di  procedere  all'archiviazione.
          L'autorita'   competente   procede   immediatamente    alla
          pubblicazione  delle   integrazioni   sul   sito   internet
          istituzionale  e  dispone,  entro   cinque   giorni   dalla
          ricezione  della   documentazione   integrativa,   che   il
          proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un
          nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in   conformita'
          all'articolo  24,  comma  2,  del  presente   decreto,   da
          pubblicare a cura della medesima autorita'  competente  sul
          proprio  sito  internet  e  di   cui   e'   data   comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In
          relazione  alle  modifiche  o  integrazioni  apportate   al
          progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6
          per l'ulteriore consultazione  del  pubblico  sono  ridotti
          alla meta'. 
                8. Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini  previsti
          dall'articolo 32, comma 2, per  il  caso  di  consultazioni
          transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento  di
          VIA  e  dei  titoli  abilitativi  in   materia   ambientale
          richiesti dal proponente,  l'autorita'  competente  convoca
          nel termine di cui  al  primo  periodo  del  comma  6,  una
          conferenza di servizi  decisoria  che  opera  in  modalita'
          simultanea secondo quanto  stabilito  dall'articolo  14-ter
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla   conferenza
          partecipano  il  proponente  e  tutte  le   amministrazioni
          competenti  o  comunque   potenzialmente   interessate   al
          rilascio del provvedimento di VIA e  i  titoli  abilitativi
          ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di  cui
          all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in
          ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare o un suo  delegato
          e il direttore generale del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato.  La
          conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende  in
          considerazione le osservazioni e le  informazioni  raccolte
          in sede di consultazione ai  sensi  dei  commi  6  e  7,  e
          conclude i  propri  lavori  nel  termine  di  duecentodieci
          giorni. La determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza di servizi,  che  costituisce  il  provvedimento
          unico in materia ambientale,  reca  l'indicazione  espressa
          del provvedimento di VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
          abilitativi compresi nel provvedimento unico.  Fatto  salvo
          quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma
          2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al  comma
          2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA,  adottato
          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali   e   per   il   turismo,   ai   sensi
          dell'articolo 25.  I  termini  previsti  dall'articolo  25,
          comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso
          di  rimessione  alla  deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, la  conferenza  di  servizi  e'  sospesa  per  il
          termine di cui all'articolo 25, comma  2,  quinto  periodo.
          Tutti i termini del procedimento si  considerano  perentori
          ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
          9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. 
                9. Le condizioni e le misure  supplementari  relative
          all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma  2,
          lettera a),  e  contenute  nel  provvedimento  unico,  sono
          rinnovate e riesaminate, controllate e  sanzionate  con  le
          modalita' di  cui  agli  articoli  29-octies,  29-decies  e
          29-quattuordecies. Le condizioni e le misure  supplementari
          relative  agli  altri   titoli   abilitativi   in   materia
          ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
          controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle
          relative   disposizioni   di   settore   da   parte   delle
          amministrazioni competenti per materia. 
                10. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo
          si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
          procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei  titoli
          abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.». 
              - L'Allegato II alla parte seconda del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, reca: «Progetti di  competenza
          statale». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo n. 387 del 2003: 
                «Art. 12 (Razionalizzazione e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 
                2. Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
                3. La costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
          3 e 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti  offshore  l'autorizzazione
          e' rilasciata  dal  Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione  d'uso
          del demanio marittimo da parte della  competente  autorita'
          marittima.  Per  gli  impianti  di  accumulo  idroelettrico
          attraverso pompaggio puro  l'autorizzazione  e'  rilasciata
          dal  Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e d'intesa con la regione interessata,  con  le
          modalita' di cui al comma 4. 
                3-bis.  Il  Ministero  della  cultura  partecipa   al
          procedimento  unico  ai  sensi  del  presente  articolo  in
          relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
          da fonti rinnovabili,  comprese  le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio degli stessi impianti,  localizzati  in  aree
          sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  nelle  aree
          contermini  ai  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          medesimo decreto legislativo. 
                4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita'  sul   progetto   preliminare,   di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, il termine massimo per  la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e successive modificazioni, per  il  provvedimento  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo su cui realizzare l'impianto. 
                5.  All'installazione   degli   impianti   di   fonte
          rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
          per  i  quali  non  e'  previsto  il  rilascio  di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
                6. L'autorizzazione non puo' essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
                7. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica,
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b)  e  c),  possono
          essere ubicati anche  in  zone  classificate  agricole  dai
          vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
          conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, articolo 14. 
                8. 
                9. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10. 
                10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.».