ART. 38
(Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori)
1. La realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di
idrogeno e' autorizzata secondo le procedure seguenti:
a) la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o
uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati anche qualora connessi a
impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in
corso di autorizzazione, costituisce attivita' in edilizia libera e
non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta
salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle
autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente
competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di
prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte
del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del
gas naturale;
b) gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse ubicati
all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati
impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, ancorche' non piu' operativi o in corso di dismissione,
la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle
aree stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla
situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti
urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
c) gli elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture connesse
non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono
autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:
1) dal Ministero della transizione ecologica tramite il
procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale
sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte
seconda del medesimo decreto legislativo;
2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente
competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);
d) gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da
realizzare in connessione a impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati
nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:
1) dal Ministero della transizione ecologica qualora funzionali
a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici o ad impianti di
produzione di energia elettrica off-shore;
2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente
competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla
rete elettrica di media tensione e localizzati in area a
destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche'
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati
ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente
al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e di ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto
2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per
questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il
proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una
autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si
trova all'interno di aree fra quelle specificamente
elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della
procedura di cui sopra con edificazione diretta degli
impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione
urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale).
- 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che
il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un
provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla
normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del
progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai
sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresi'
specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma
2, nonche' la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A
tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione
dal presente procedimento dell'acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel
caso in cui le relative normative di settore richiedano,
per consentire una compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione
esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1
comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove
necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui
all'articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina
dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
cui all'articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.
105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo
94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio
di impatto ambientale e gli elaborati progettuali
contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le
condizioni e le misure supplementari previste dagli
articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a
tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal
proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione
nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la
tutela della riservatezza di eventuali informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 4, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
6. Entro dieci giorni dalla verifica della
completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di
integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse
l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del
1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione
integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale.
7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita'
competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente
puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni
assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore
a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla
pubblicazione delle integrazioni sul sito internet
istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla
ricezione della documentazione integrativa, che il
proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un
nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul
proprio sito internet e di cui e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni
transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca
nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera in modalita'
simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate al
rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in
ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato
e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte
in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e
conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci
giorni. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa
del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo
quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma
2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25,
comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso
di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, la conferenza di servizi e' sospesa per il
termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo.
Tutti i termini del procedimento si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi in materia
ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle
amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli
abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.».
- L'Allegato II alla parte seconda del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, reca: «Progetti di competenza
statale».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 387 del 2003:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata
dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le
modalita' di cui al comma 4.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree
contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo decreto legislativo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».