Art. 86 
 
                        Dimissioni volontarie 
 
  1. Le dimissioni volontarie debbono essere rassegnate per  iscritto
al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e il dipendente
e' tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia comunicata
l'accettazione delle dimissioni stesse; ove a cio' non ottemperi egli
e' dichiarato dimissionario d'ufficio. Sulla  domanda  di  dimissioni
l'Agenzia provvede, di norma, nei 30 giorni antecedenti la decorrenza
della cessazione. 
  2. L'accettazione  delle  dimissioni  e'  approvata  dal  Direttore
generale. 
  3. L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata per motivi
di servizio o anche rifiutata in presenza  di  sospensione  cautelare
dal servizio e dalla retribuzione, ovvero  quando  sia  in  corso  un
procedimento  disciplinare.  Se  alla  data  di  presentazione  delle
dimissioni il procedimento disciplinare non ha  avuto  ancora  inizio
occorre, per il rifiuto, che entro il termine di trenta giorni  siano
mosse le contestazioni ai sensi dell'articolo 74.