Art. 87 Cessazione a domanda per inabilita' 1. Il dipendente il quale per infermita', disabilita' o altri motivi di salute non sia piu' in grado di adempiere ai propri compiti puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'. 2. L'accertamento delle condizioni di salute e' effettuato nei modi previsti dall'articolo 41 e la cessazione e' disposta dal Direttore generale.