Art. 87 
 
                 Cessazione a domanda per inabilita' 
 
  1. Il dipendente il  quale  per  infermita',  disabilita'  o  altri
motivi di salute non sia piu' in grado di adempiere ai propri compiti
puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'. 
  2. L'accertamento delle condizioni di salute e' effettuato nei modi
previsti dall'articolo 41 e la cessazione e' disposta  dal  Direttore
generale.