Art. 88 
 
                        Dispensa dal servizio 
 
  1. E' dispensato dal servizio il dipendente che: 
  a) trascorso il termine massimo di cui all'articolo  40,  comma  3,
riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia  riconosciuto
idoneo a riprendere servizio sulla base degli  accertamenti  sanitari
disposti ai sensi dell'articolo 41. Ove  l'inidoneita'  a  riprendere
servizio dipenda da una patologia diversa da  quella  precedentemente
certificata, il provvedimento di dispensa  dal  servizio  e'  sospeso
fino ad un massimo di 20 giorni, termine entro il quale il dipendente
deve  avanzare  formale  istanza  di  riammissione  in  servizio.  La
riammissione avviene nel  rispetto  delle  modalita'  previste  dalla
normativa vigente in materia; 
  b) abbia ricevuto il giudizio di  insufficienza  negli  ultimi  tre
anni. 
  2. La dispensa dal servizio e' disposta dal Direttore generale.