Art. 88 Dispensa dal servizio 1. E' dispensato dal servizio il dipendente che: a) trascorso il termine massimo di cui all'articolo 40, comma 3, riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio sulla base degli accertamenti sanitari disposti ai sensi dell'articolo 41. Ove l'inidoneita' a riprendere servizio dipenda da una patologia diversa da quella precedentemente certificata, il provvedimento di dispensa dal servizio e' sospeso fino ad un massimo di 20 giorni, termine entro il quale il dipendente deve avanzare formale istanza di riammissione in servizio. La riammissione avviene nel rispetto delle modalita' previste dalla normativa vigente in materia; b) abbia ricevuto il giudizio di insufficienza negli ultimi tre anni. 2. La dispensa dal servizio e' disposta dal Direttore generale.