Art. 89 Dimissioni d'ufficio 1. E' dichiarato dimissionario d'ufficio il dipendente che: a) perda il requisito della cittadinanza previsto per l'assunzione; b) senza giustificati motivi non riassuma servizio entro il termine stabilito malgrado diffida ovvero rimanga arbitrariamente assente dal servizio per un periodo non inferiore a sette giorni; c) abbia contravvenuto al divieto posto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), della presente disciplina e, benche' invitato dall'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilita', non abbia ottemperato a cio' entro il termine di 15 giorni; d) abbia conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; e) lasci il servizio prima che la domanda di collocamento a riposo o le dimissioni siano state accettate nei termini dell'articolo 86. 2. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Direttore generale. 3. Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), e), e fino a quando non siano stati assunti i provvedimenti di cui al precedente comma, resta ferma la facolta' dell'Agenzia di instaurare procedimento disciplinare qualora nel comportamento del dipendente siano riscontrabili fatti o circostanze che concretino mancanze punibili a norma del Titolo X.