Art. 89 
 
                        Dimissioni d'ufficio 
 
  1. E' dichiarato dimissionario d'ufficio il dipendente che: 
  a) perda il requisito della cittadinanza previsto per l'assunzione; 
  b) senza giustificati motivi non riassuma servizio entro il termine
stabilito malgrado diffida ovvero rimanga arbitrariamente assente dal
servizio per un periodo non inferiore a sette giorni; 
  c) abbia contravvenuto al divieto posto dall'articolo 17, comma  1,
lettera  e),  della   presente   disciplina   e,   benche'   invitato
dall'Agenzia a far cessare la  situazione  di  incompatibilita',  non
abbia ottemperato a cio' entro il termine di 15 giorni; 
  d) abbia conseguito l'impiego mediante la produzione  di  documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
  e) lasci il servizio prima che la domanda di collocamento a  riposo
o le dimissioni siano state accettate nei termini dell'articolo 86. 
  2. I provvedimenti di cui al presente articolo  sono  adottati  dal
Direttore generale. 
  3. Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), e), e fino a  quando
non siano stati assunti i provvedimenti di cui al  precedente  comma,
resta ferma  la  facolta'  dell'Agenzia  di  instaurare  procedimento
disciplinare  qualora  nel   comportamento   del   dipendente   siano
riscontrabili fatti o circostanze che concretino mancanze punibili  a
norma del Titolo X.