Art. 90 
 
              Interdizione perpetua dai pubblici uffici 
 
  1. Qualora il  dipendente  abbia  riportato  condanna,  passata  in
giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici  uffici,
la cessazione dal servizio e' dichiarata d'ufficio con effetto  dalla
data della sentenza, ovvero, per il dipendente sospeso cautelarmente,
dalla decorrenza del provvedimento di sospensione.