Art. 31 
 
Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai
  procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento  delle  migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non
e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina
in  nessun  caso  la  cancellazione  d'ufficio.  Per  gli   incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si  applicano  i  divieti  di  cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
      7-quater.   I   professionisti    assunti    dalle    pubbliche
amministrazioni  ai  sensi  del  comma   7-ter,   possono   mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi  previdenziali  obbligatori  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103.  E'  in  ogni  caso  escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b),  nel
caso in cui lo stesso non opti per  il  mantenimento  dell'iscrizione
alla  cassa  previdenziale   di   appartenenza.   Le   modalita'   di
applicazione del presente comma sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali  di  diritto
privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione»; 
    b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la  parola  «regioni,»  sono
inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e  dopo  le
parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono  inserite
le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»; 
    c) all'articolo 9, comma  1,  le  parole  «delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  e  degli  enti  locali»  sono
sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano» e le parole  «nel  numero  massimo  complessivo  di
mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero  minimo  di
mille unita'», e dopo le parole «per il supporto  ai  predetti  enti»
sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali». 
  1-bis. Nei comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti,
interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di  ripresa
e  resilienza,  al  fine   di   accelerarne   la   programmazione   e
l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette  dipendenze
del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  possono  essere  conferiti  a
esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  incarichi  di
consulenza e collaborazione, fino al numero  massimo  complessivo  di
quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo  massimo  di
30.000 euro lordi annui per singolo  incarico  e  fino  a  una  spesa
complessiva annua di 300.000 euro. Gli  incarichi  hanno  durata  non
superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque  automaticamente  con
la cessazione del mandato amministrativo del conferente  e  non  sono
cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma.
Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo
periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse,  fermo
restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale  di  bilancio.  Agli
incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471,  della
legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e  l'articolo  13,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  3  e  9,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza  della  giustizia),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di  personale
          gia' espressamente previste nel Piano nazionale di  ripresa
          e  resilienza,   di   seguito   "PNRR",   presentato   alla
          Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti
          del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  12  febbraio  2021,   le   amministrazioni
          titolari di interventi previsti nel PNRR  possono  porre  a
          carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
          di  personale  specificamente  destinato  a  realizzare   i
          progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
          nei  limiti  degli  importi  che  saranno  previsti   dalle
          corrispondenti voci  di  costo  del  quadro  economico  del
          progetto. Il predetto reclutamento e' effettuato in  deroga
          ai limiti di spesa di cui all'articolo  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  alla
          dotazione  organica  delle   amministrazioni   interessate.
          L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR e' oggetto
          di  preventiva  verifica  da   parte   dell'Amministrazione
          centrale titolare dell'intervento di  cui  all'articolo  8,
          comma 1, del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  di
          concerto con  il  Dipartimento  della  ragioneria  generale
          dello Stato - Servizio centrale per il PNRR  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.  La  medesima  procedura  si
          applica per le spese relative  ai  servizi  di  supporto  e
          consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4  e
          5, ciascuna amministrazione,  previa  verifica  di  cui  al
          presente comma, individua,  in  relazione  ai  progetti  di
          competenza,   il   fabbisogno   di   personale   necessario
          all'attuazione degli stessi. In caso di  verifica  negativa
          le  Amministrazioni  possono  assumere   il   personale   o
          conferire gli  incarichi  entro  i  limiti  delle  facolta'
          assunzionali verificate. 
                2.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure  per   il
          reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
          per l'attuazione del PNRR, le  amministrazioni  di  cui  al
          comma 1  possono  ricorrere  alle  modalita'  di  selezione
          stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di
          lavoro a tempo determinato e i contratti di  collaborazione
          di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
          periodo complessivo anche superiore a  trentasei  mesi,  ma
          non eccedente la  durata  di  attuazione  dei  progetti  di
          competenza delle singole  amministrazioni  e  comunque  non
          eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti  indicano,  a
          pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita
          la prestazione lavorativa  e  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale,
          per non piu' di una volta.  Il  mancato  conseguimento  dei
          traguardi e degli obiettivi, intermedi e  finali,  previsti
          dal  progetto   costituisce   giusta   causa   di   recesso
          dell'amministrazione dal contratto ai  sensi  dell'articolo
          2119 del codice civile. 
                3. Al fine di valorizzare l'esperienza  professionale
          maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di  cui
          ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni  di  cui  al
          comma  1  prevedono,  nei  bandi   di   concorso   per   il
          reclutamento  di  personale  a  tempo  indeterminato,   una
          riserva di posti non superiore al 40 per  cento,  destinata
          al predetto personale che, alla data di  pubblicazione  del
          bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei  mesi.  I
          bandi di concorso per il reclutamento di personale a  tempo
          indeterminato sono pubblicati  come  documenti  in  formato
          aperto ed organizzati in una base di  dati  ricercabile  in
          ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo
          3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
                3-bis. All'articolo 20  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021",  ovunque
          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
          2022". 
                4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
          le  finalita'  ivi  previste,  le  amministrazioni,  previa
          verifica di cui al comma 1, possono svolgere  le  procedure
          concorsuali  relative  al  reclutamento  di  personale  con
          contratto di lavoro a tempo  determinato  per  l'attuazione
          dei progetti  del  PNRR  mediante  le  modalita'  digitali,
          decentrate  e  semplificate  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  maggio   2021,   n.   76,
          prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi  del
          citato  articolo  10,  lo  svolgimento  della  sola   prova
          scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari  punteggio,
          a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli  e
          delle prove  di  esame,  e'  preferito  il  candidato  piu'
          giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma  7,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di  concorso  per  il
          reclutamento del personale di cui al  presente  comma  sono
          pubblicati come documenti in formato aperto ed  organizzati
          in una base di dati ricercabile in ogni campo  sul  portale
          del reclutamento di cui  all'articolo  3,  comma  7,  della
          legge 19 giugno 2019, n. 56. 
                4-bis. Le modalita' di selezione di cui  al  comma  4
          possono  essere  utilizzate  per  le  assunzioni  a   tempo
          determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          non interessate dall'attuazione del PNRR. 
                5.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al   comma   1,   il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,   attraverso   il   portale   del
          reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
          giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai  quali
          possono iscriversi, rispettivamente: 
                  a) professionisti, ivi  compresi  i  professionisti
          come definiti ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  14
          gennaio  2013,  n.  4,  in  possesso  dell'attestazione  di
          qualita' e di qualificazione professionale dei  servizi  ai
          sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,
          rilasciato  da   un'associazione   professionale   inserita
          nell'elenco del Ministero dello sviluppo  economico,  o  in
          possesso  di  certificazione  in  conformita'  alla   norma
          tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
          2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi  di
          collaborazione con contratto  di  lavoro  autonomo  di  cui
          all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165; 
                  b)    personale    in    possesso    di     un'alta
          specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a
          tempo determinato. 
                6.   Ciascun   elenco   e'   suddiviso   in   sezioni
          corrispondenti alle diverse professioni e  specializzazioni
          e   agli   eventuali   ambiti   territoriali   e    prevede
          l'indicazione,   da   parte   dell'iscritto,    dell'ambito
          territoriale di disponibilita'  all'impiego.  Le  modalita'
          per  l'istituzione  dell'elenco  e  la  relativa  gestione,
          l'individuazione  dei   profili   professionali   e   delle
          specializzazioni, il limite al cumulo degli  incarichi,  le
          modalita'  di  aggiornamento  dell'elenco  e  le  modalita'
          semplificate  di  selezione  comparativa  e  pubblica  sono
          definite  con  decreto  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni  dalla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  previa
          intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Tutte  le
          fasi  della  procedura  di  cui  al  presente  comma   sono
          tempestivamente pubblicate nel sito internet  istituzionale
          di ciascuna amministrazione.  Le  informazioni  di  cui  al
          presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento
          di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
          n. 56, con collegamento  ipertestuale  alla  corrispondente
          pagina      del      sito      internet       istituzionale
          dell'amministrazione. 
                7. Per il conferimento  degli  incarichi  di  cui  al
          comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua
          quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco: 
                  a); 
                  b) essere iscritto al rispettivo albo,  collegio  o
          ordine professionale comunque denominato; 
                  c) non essere in quiescenza. 
                7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui  al
          comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce
          gli ulteriori requisiti, le modalita' e i  termini  per  la
          presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui
          al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti
          di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
                7-ter. Al fine di incentivare il  reclutamento  delle
          migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
          Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  per  i
          professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
          di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non  e'  richiesta  la
          cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
          appartenenza e  l'eventuale  assunzione  non  determina  in
          nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per  gli  incarichi
          conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano  i  divieti
          di  cui  all'articolo  53,  comma   16-ter,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                7-quater. I professionisti  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 7-ter, possono mantenere
          l'iscrizione,  ove  presente,   ai   regimi   previdenziali
          obbligatori di cui al decreto legislativo 30  giugno  1994,
          n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103.
          E' in ogni  caso  escluso  qualsiasi  onere  a  carico  del
          professionista per la ricongiunzione dei periodi di  lavoro
          prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso  in
          cui lo stesso non opti per il mantenimento  dell'iscrizione
          alla cassa previdenziale di appartenenza. Le  modalita'  di
          applicazione  del  presente  comma  sono  disciplinate  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il Ministro per la  pubblica  amministrazione,  sentiti
          gli enti previdenziali  di  diritto  privato  istituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione. 
                8.  Il  decreto  di  cui  al  comma  6  valorizza  le
          documentate esperienze professionali  maturate  nonche'  il
          possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a
          quelli abilitanti all'esercizio della professione,  purche'
          a essa strettamente conferenti. Le  amministrazioni,  sulla
          base delle professionalita' che necessitano  di  acquisire,
          invitano  almeno  quattro  professionisti  o   esperti,   e
          comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere,
          tra quelli iscritti nel relativo elenco e  li  sottopongono
          ad  un  colloquio  selettivo  per  il  conferimento   degli
          incarichi di collaborazione. 
                9. L'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  comma  5,
          lettera  b),  avviene  previo  svolgimento   di   procedure
          idoneative   svolte   ai   sensi   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  con
          previsione della sola prova scritta,  alle  quali  consegue
          esclusivamente  il  diritto  all'inserimento  nei  predetti
          elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le
          amministrazioni  attingono  ai  fini  della   stipula   dei
          contratti. 
                10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b),  per  alta
          specializzazione  si  intende  il  possesso  della   laurea
          magistrale o specialistica e di  almeno  uno  dei  seguenti
          titoli,  in  settori  scientifici  o  ambiti  professionali
          strettamente correlati all'attuazione dei progetti: 
                  a) dottorato di ricerca o master  universitario  di
          secondo livello; 
                  b) documentata esperienza professionale qualificata
          e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso
          enti   pubblici   nazionali   ovvero    presso    organismi
          internazionali o dell'Unione europea. 
                11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al  comma
          1, le procedure concorsuali  di  cui  al  comma  4  possono
          essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  del
          comma 3-quinquies  dell'articolo  4  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,   n.   125,   anche   avvalendosi
          dell'Associazione Formez PA e del portale del  reclutamento
          di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
          n. 56. Nel bando e'  definito  il  cronoprogramma  relativo
          alle diverse fasi di svolgimento della procedura. 
                12.  Fermo  restando  l'articolo   57   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   le   commissioni
          esaminatrici delle procedure di cui  al  presente  articolo
          sono composte nel rispetto del principio della  parita'  di
          genere. 
                13. Il personale assunto con contratto  di  lavoro  a
          tempo determinato ai sensi del  comma  5,  lettera  b),  e'
          equiparato, per quanto  attiene  al  trattamento  economico
          fondamentale  e  accessorio  e  ad  ogni   altro   istituto
          contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica
          F3,  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
          personale   del   comparto   Funzioni   centrali,   sezione
          Ministeri. Si applicano,  ove  necessario,  le  tabelle  di
          corrispondenza fra i  livelli  economici  di  inquadramento
          previsti  dai  contratti  collettivi  relativi  ai  diversi
          comparti  di  contrattazione,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  giugno  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
          2015. 
                14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei  limiti
          ivi  stabiliti  e  per  le  medesime   finalita',   possono
          procedere ad assunzioni a tempo determinato anche  mediante
          utilizzo  di  graduatorie  concorsuali  vigenti  anche   di
          concorsi per assunzioni a tempo determinato. 
                14-bis.  Alle  assunzioni   previste   dal   presente
          articolo non si applicano  gli  articoli  34,  comma  6,  e
          34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                14-ter. Al comma 8 dell'articolo  3  della  legge  19
          giugno 2019, n. 56, le  parole:  "nel  triennio  2019-2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". 
                15. Le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  impegnate
          nell'attuazione  del  PNRR   possono   derogare,   fino   a
          raddoppiarle, alle  percentuali  di  cui  all'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai
          fini della copertura delle posizioni  dirigenziali  vacanti
          relative a compiti strettamente e  direttamente  funzionali
          all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
          cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
          finanziarie  disponibili  e  nei  limiti   delle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente  per  ciascuna
          amministrazione  interessata.  In  alternativa   a   quanto
          previsto  al  primo  periodo,  le  stesse   amministrazioni
          possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,   gli   incarichi   dirigenziali   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n.  77.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti per la durata espressamente prevista per  ciascun
          incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.  Le
          amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
          ai  laureati  in  discipline  scientifiche,   tecnologiche,
          ingegneristiche e matematiche. 
                15-bis. Al  fine  di  garantire  all'Agenzia  per  la
          coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e
          funzionale   in   relazione   ai   compiti   connessi   con
          l'attuazione degli interventi del programma Next Generation
          EU  e   della   programmazione   cofinanziata   dai   fondi
          strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027,  fino
          al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale  di  livello
          generale previsti  nella  dotazione  organica  dell'Agenzia
          possono essere conferiti  a  dirigenti  di  seconda  fascia
          appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in  deroga  al
          limite percentuale di cui all'articolo  19,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                15-ter. All'articolo 1, comma  179,  della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) dopo  le  parole:  "correlate  professionalita'"
          sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di  studio
          coerente con i profili da selezionare"; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Al
          personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia  per
          la  coesione  territoriale  e  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili  di  cui  al  presente  comma,  una  formazione
          specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
          da svolgere». 
                15-quater.   All'articolo   10,    comma    4,    del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,  le
          parole: "anche  ai  fini  dell'ammissione  alle  successive
          fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione   del
          punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai  fini
          del punteggio finale" e dopo il terzo periodo  e'  inserito
          il seguente: "Il bando puo' prevedere che il punteggio  per
          il titolo di studio richiesto per l'accesso  sia  aumentato
          fino al doppio, qualora  il  titolo  di  studio  sia  stato
          conseguito non oltre quattro anni prima del termine  ultimo
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento". 
                15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19
          giugno  2019,   n.   56,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) le parole: "Per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai commi 1 e 4 nonche'" sono soppresse; 
                  b)  dopo  le  parole:  "concorsi   pubblici"   sono
          inserite le seguenti: "nonche' di assistere gli enti locali
          nell'organizzazione delle procedure  concorsuali  anche  ai
          sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021, n. 76". 
                16. Alle attivita' di cui  al  presente  articolo  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  provvede  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                17. Per la realizzazione degli  investimenti  di  cui
          hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni
          del presente articolo si applicano, con la procedura di cui
          al comma 1, anche alle pubbliche  amministrazioni  titolari
          di interventi finanziati esclusivamente a carico del  Piano
          nazionale per gli investimenti complementari  al  PNRR,  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, limitatamente agli incarichi di  collaborazione  di
          cui  al  comma  5,  lettera  a),  necessari  all'assistenza
          tecnica. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,  le
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo  costituiscono
          principi fondamentali ai  sensi  dell'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione. 
                17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e  di
          mobilita'  del  personale  pubblico  sono  pubblicati   sul
          portale del reclutamento secondo lo schema predisposto  dal
          Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
          l'acquisizione  della  documentazione   relativa   a   tali
          procedure  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  in
          formato  aperto  e  organizza  la  pubblicazione  in   modo
          accessibile  e  ricercabile  secondo  parametri  utili   ai
          cittadini  che  intendono  partecipare  a  tali  procedure.
          All'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
                «Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
          per il riconoscimento del merito). - 1. All'articolo 52 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il  comma  1-bis
          e' sostituito dal seguente: 
                  "1-bis. I dipendenti pubblici, con  esclusione  dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie, dei conservatori e  degli  istituti  assimilati,
          sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.  La
          contrattazione collettiva individua un'ulteriore  area  per
          l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
          progressioni all'interno della stessa area  avvengono,  con
          modalita' stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,  in
          funzione  delle  capacita'  culturali  e  professionali   e
          dell'esperienza   maturata   e    secondo    principi    di
          selettivita', in  funzione  della  qualita'  dell'attivita'
          svolta   e    dei    risultati    conseguiti,    attraverso
          l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una  riserva
          di almeno il  50  per  cento  delle  posizioni  disponibili
          destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra  le
          aree e, negli enti locali, anche  fra  qualifiche  diverse,
          avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
          valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
          tre  anni  in  servizio,  sull'assenza   di   provvedimenti
          disciplinari,  sul  possesso   di   titoli   o   competenze
          professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a  quelli
          previsti per l'accesso all'area dall'esterno,  nonche'  sul
          numero e sulla tipologia de  gli  incarichi  rivestiti.  In
          sede  di  revisione  degli  ordinamenti  professionali,   i
          contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
          periodo   2019-2021    possono    definire    tabelle    di
          corrispondenza  tra  vecchi  e  nuovi   inquadramenti,   ad
          esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla  base
          di requisiti di esperienza e professionalita'  maturate  ed
          effettivamente    utilizzate    dall'amministrazione     di
          appartenenza per almeno cinque anni,  anche  in  deroga  al
          possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
          all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
          provvede nei limiti delle risorse destinate  ad  assunzioni
          di  personale   a   tempo   indeterminato   disponibili   a
          legislazione vigente". 
                2.  I  limiti  di  spesa  relativi   al   trattamento
          economico accessorio di cui all'articolo 23, comma  2,  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  compatibilmente
          con il raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
          possono essere superati, secondo  criteri  e  modalita'  da
          definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali  di
          lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie  destinate  a
          tale finalita'. 
                3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
                  "1-bis. Nelle procedure concorsuali  per  l'accesso
          alla   dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
          conoscenze  delle  materie  disciplinate  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i  bandi
          definiscono  gli  ambiti  di  competenza  da   valutare   e
          prevedono la  valutazione  delle  capacita',  attitudini  e
          motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte  e
          orali, finalizzate alla  loro  osservazione  e  valutazione
          comparativa,  definite  secondo  metodologie   e   standard
          riconosciuti. 
                  1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore  al
          50  per  cento  dei  posti  da  ricoprire,   destinata   al
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma  1,
          una quota non superiore al 30 per cento dei  posti  residui
          disponibili  sulla   base   delle   facolta'   assunzionali
          autorizzate   e'    riservata    da    ciascuna    pubblica
          amministrazione  al   personale   in   servizio   a   tempo
          indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti  a
          legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque
          anni  di  servizio  nell'area  o  categoria   apicale.   Il
          personale  di  cui  al  presente   comma   e'   selezionato
          attraverso  procedure  comparative  bandite  dalla   Scuola
          nazionale dell'amministrazione,  che  tengono  conto  della
          valutazione conseguita nell'attivita'  svolta,  dei  titoli
          professionali, di studio o  di  specializzazione  ulteriori
          rispetto a quelli previsti  per  l'accesso  alla  qualifica
          dirigenziale,  e  in  particolar  modo  del  possesso   del
          dottorato  di  ricerca,  nonche'  della   tipologia   degli
          incarichi  rivestiti  con  particolare  riguardo  a  quelli
          inerenti agli  incarichi  da  conferire  e  sono  volte  ad
          assicurare la valutazione  delle  capacita',  attitudini  e
          motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15  per
          cento e' altresi' riservata al personale di cui al  periodo
          precedente, in servizio a tempo  indeterminato,  che  abbia
          ricoperto o ricopra l'incarico di livello  dirigenziale  di
          cui all'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. A tal fine,  i  bandi  definiscono  gli
          ambiti di competenza da valutare e prevedono prove  scritte
          e orali di esclusivo carattere  esperienziale,  finalizzate
          alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
          e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono  nominati
          membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
          valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
          enti di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.". 
                3-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   le
          percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere
          efficacia. 
                3-ter. All'articolo  19,  comma  5-bis,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il  secondo  periodo  e'
          soppresso. 
                3-quater. Al fine di consentire  il  superamento  del
          precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli
          enti locali della Regione siciliana  che  hanno  dichiarato
          dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o che hanno fatto ricorso  al  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di
          rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8,  lettera
          g), del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino  al  31
          dicembre 2022, i contratti di lavoro  a  tempo  determinato
          gia' in essere alla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 259, comma  6,  del  suddetto  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
                3-quinquies. Per il monitoraggio delle  finalita'  di
          cui  al  comma  3-quater  e  per   l'individuazione   delle
          soluzioni relative alla  stabilizzazione  dei  rapporti  di
          lavoro  a  tempo  determinato,  e'  istituito   presso   il
          Dipartimento della  funzione  pubblica  un  tavolo  tecnico
          composto  dai  rappresentanti  della   Regione   siciliana,
          dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani  (ANCI)  e
          del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica; ai  componenti  del
          tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati. 
                3-sexies.  Dall'attuazione  dei  commi   3-quater   e
          3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 259, comma 10, del citato testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                4. All'articolo 28-bis  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,   n.   165,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo  periodo,
          l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
          amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,  e
          negli enti pubblici non economici avviene, per  il  50  per
          cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che  si
          rendono  disponibili  ogni  anno  per  la  cessazione   dal
          servizio dei soggetti incaricati, con le modalita'  di  cui
          al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31  dicembre  di  ogni
          anno,  le  amministrazioni  indicano,   per   il   triennio
          successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti  per
          il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di
          ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli
          da coprire mediante concorso"; 
                  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Nei casi in cui le  amministrazioni  valutino
          che  la   posizione   da   ricoprire   richieda   specifica
          esperienza,   peculiare   professionalita'   e   attitudini
          manageriali e qualora le ordinarie procedure di  interpello
          non  abbiano  dato  esito   soddisfacente,   l'attribuzione
          dell'incarico puo' avvenire attraverso il coinvolgimento di
          primarie societa' di selezione di personale dirigenziale  e
          la successiva valutazione  delle  candidature  proposte  da
          parte di una commissione  indipendente  composta  anche  da
          membri  esterni,  senza  maggiori  oneri  per  la   finanza
          pubblica.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano i limiti  percentuali  di  cui  all'articolo  19,
          comma 6. Gli incarichi  sono  conferiti  con  contratti  di
          diritto privato a tempo  determinato  e  stipulati  per  un
          periodo non superiore  a  tre  anni.  L'applicazione  della
          disposizione di cui al presente comma non deve  determinare
          posizioni sovrannumerarie"; 
                  c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    "3-bis. Al  fine  di  assicurare  la  valutazione
          delle capacita', attitudini e  motivazioni  individuali,  i
          concorsi di cui  al  comma  3  definiscono  gli  ambiti  di
          competenza da valutare e prevedono prove scritte  e  orali,
          finalizzate alla valutazione comparativa, definite  secondo
          metodologie e standard riconosciuti. A questo  scopo,  sono
          nominati membri di commissione professionisti esperti nella
          valutazione  dei  suddetti  ambiti  di  competenza,   senza
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
                  d) al comma  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          "comunitario o internazionale" sono inserite  le  seguenti:
          "secondo   moduli   definiti   dalla    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione"; 
                  e) il comma 5 e' abrogato. 
                4-bis. Nelle  prove  scritte  dei  concorsi  pubblici
          indetti da Stato, regioni province, citta' metropolitane e,
          comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti  con
          disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata  la
          possibilita' di sostituire  tali  prove  con  un  colloquio
          orale  o  di  utilizzare  strumenti  compensativi  per   le
          difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo,  nonche'
          di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
          svolgimento delle medesime  prove,  analogamente  a  quanto
          disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e  4,  della
          legge 8 ottobre 2010, n. 170.  Tali  misure  devono  essere
          esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.  La
          mancata adozione delle misure  di  cui  al  presente  comma
          comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e
          dell'Autorita' politica delegata per le disabilita',  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   definite   le
          modalita' attuative del presente comma. 
                5. All'articolo 2,  comma  15,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31  dicembre  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021". 
                6. Le disposizioni dei  commi  3  e  4  costituiscono
          principi fondamentali ai  sensi  dell'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione. A tal fine la  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione elabora apposite linee guida  d'intesa
          con la Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                7. All'articolo 30, comma 1, del decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) le parole ", previo assenso dell'amministrazione
          di appartenenza" sono soppresse; 
                  b) dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:
          "E' richiesto il  previo  assenso  dell'amministrazione  di
          appartenenza  nel  caso  in  cui  si  tratti  di  posizioni
          dichiarate motivatamente  infungibili  dall'amministrazione
          cedente o di personale  assunto  da  meno  di  tre  anni  o
          qualora la mobilita'  determini  una  carenza  di  organico
          superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente  a
          quella del richiedente. E' fatta salva la  possibilita'  di
          differire,  per   motivate   esigenze   organizzative,   il
          passaggio diretto del dipendente  fino  ad  un  massimo  di
          sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza  di  passaggio
          diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
          periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
          aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale,  per
          i  quali  e'   comunque   richiesto   il   previo   assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia.". 
                7-bis. All'articolo 30  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "1.1. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli enti locali con un numero  di  dipendenti  a
          tempo indeterminato non  superiore  a  100.  Per  gli  enti
          locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e  250,
          la percentuale di cui al comma 1  e'  stabilita  al  5  per
          cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti  non
          superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata  al  10
          per  cento.  La  percentuale  di  cui  al  comma  1  e'  da
          considerare  all'esito  della  mobilita'  e  riferita  alla
          dotazione organica dell'ente". 
                7-ter.  Per  gli  enti  locali,  in  caso  di   prima
          assegnazione, la permanenza  minima  del  personale  e'  di
          cinque anni. In ogni caso, la cessione del  personale  puo'
          essere  differita,   a   discrezione   dell'amministrazione
          cedente,  fino  all'effettiva  assunzione   del   personale
          assunto a copertura dei posti vacanti  e  comunque  per  un
          periodo non superiore a trenta  giorni  successivi  a  tale
          assunzione,  ove  sia   ritenuto   necessario   il   previo
          svolgimento di un periodo di affiancamento. 
                7-quater. Nell'ambito dei processi volti a  favorire,
          ai sensi del presente articolo, la mobilita' del personale,
          le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a  domanda
          del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          destinazione, anche  ai  dirigenti  di  seconda  fascia,  o
          equivalenti  in  base  alla  specificita'  dell'ordinamento
          dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai  ruoli
          degli enti  di  cui  all'articolo  10,  comma  11-ter,  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  maggio   2021,   n.   76,
          incaricati della funzione indicata dal citato  articolo  3,
          comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108
          del 2004 presso le amministrazioni di cui  alla  tabella  A
          allegata  al  medesimo   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 108 del 2004. 
                7-quinquies. All'articolo 249  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il
          seguente: 
                  "1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda
          di partecipazione di cui al comma 4  dell'articolo  247  si
          applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria,  ai
          sensi dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165". 
                8. All'articolo 35 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3,  la  lettera  e-ter)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
                    "e-ter)  possibilita'  di   richiedere,   tra   i
          requisiti previsti  per  specifici  profili  o  livelli  di
          inquadramento di alta  specializzazione,  il  possesso  del
          titolo di dottore di ricerca o del master universitario  di
          secondo  livello.  In  tali  casi,  nelle  procedure   sono
          individuate,     tra     le      aree      dei      settori
          scientifico-disciplinari definite  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
          al titolo di dottore di ricerca o al  master  universitario
          di secondo livello, quelle pertinenti  alla  tipologia  del
          profilo o livello di inquadramento."; 
                  b) il comma 3-quater e' abrogato. 
                9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.  210,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  1,  sono  aggiunte,  alla  fine,  le
          seguenti  parole:  ",  anche  ai  fini  dell'accesso   alle
          carriere   nelle    amministrazioni    pubbliche    nonche'
          dell'integrazione  di  percorsi  professionali  di  elevata
          innovativita'"; 
                  b) al comma 2, al primo periodo, le  parole  "e  da
          qualificate istituzioni italiane di  formazione  e  ricerca
          avanzate" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole  ",
          nonche' le modalita' di  individuazione  delle  qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo," sono soppresse. 
                10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21  dicembre
          1999, n. 508, le  parole  "formazione  alla  ricerca"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dottorato di ricerca". 
                10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con
          il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un
          processo  di  semplificazione  dell'iter  per  ottenere  il
          riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero,  definendo
          un elenco di atenei internazionali.». 
                «Art. 9 (Conferimento di incarichi di  collaborazione
          per il supporto  ai  procedimenti  amministrativi  connessi
          all'attuazione del PNRR). - 1. Con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
          gli affari regionali e le autonomie e con il  Ministro  per
          il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  fatte  salve   le
          assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi
          1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma
          5, lettera a), da parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome   di   Trento   e   Bolzano,   di   incarichi   di
          collaborazione  a  professionisti  ed  esperti  nel  numero
          minimo di mille unita', per il supporto ai predetti enti  e
          agli enti locali nella gestione delle procedure  complesse,
          tenendo conto del relativo livello  di  coinvolgimento  nei
          procedimenti  amministrativi  connessi  all'attuazione  del
          PNRR, sono ripartite  le  risorse  finanziarie  nel  limite
          massimo  di  euro  38.800.000  per  l'anno  2021,  di  euro
          106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e  di  euro
          67.900.000 per l'anno 2024. 
                2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono  autorizzati
          subordinatamente all'approvazione del PNRR da  parte  della
          Commissione  europea.  Ai  relativi  oneri  pari   a   euro
          38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000  per  ciascuno
          degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno  2024,
          si  provvede  a  valere  sul   Fondo   di   rotazione   per
          l'attuazione  del  Next   Generation   EU-Italia   di   cui
          all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050
          del medesimo articolo 1.». 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali),  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 21. 
              - Il riferimento al testo dell'articolo 7, del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 9. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23-ter,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              - Si riporta il testo del comma 471,  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014): 
                «Art. 1. - 1. - 470. Omissis. 
                471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le  disposizioni
          di cui all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
          si applicano a  chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze
          pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati  in
          ragione  di  rapporti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo
          intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
          con  gli  enti  pubblici  economici  e  con  le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
          di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
                «Art.  13  (Limite  al  trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
                2. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  471,  dopo  le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                  b) al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione  e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                  c) al comma 473, le parole "fatti salvi i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
                3.  Le  regioni  provvedono  ad  adeguare  i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
                4.  Ai  fini  dei   trattamenti   previdenziali,   le
          riduzioni   dei   trattamenti    retributivi    conseguenti
          all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo   operano   con   riferimento   alle    anzianita'
          contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 
                5.   La   Banca   d'Italia,   nella   sua   autonomia
          organizzativa e finanziaria, adegua il proprio  ordinamento
          ai principi di cui al presente articolo. 
                5-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto   economico   consolidato   individuate   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, pubblicano nel proprio sito internet i  dati  completi
          relativi ai compensi percepiti da  ciascun  componente  del
          consiglio di amministrazione in qualita' di  componente  di
          organi  di  societa'  ovvero   di   fondi   controllati   o
          partecipati dalle amministrazioni stesse.».