Art. 31
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori
professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo
determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non
e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine
professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina
in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-ter, possono mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso
qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei
periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel
caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione
alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di
applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto
privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
b) all'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola «regioni,» sono
inserite le seguenti: «province, citta' metropolitane e», e dopo le
parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite
le seguenti «e dell'Autorita' politica delegata per le disabilita'»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole «delle regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono
sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano» e le parole «nel numero massimo complessivo di
mille unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di
mille unita'», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti»
sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».
1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti,
interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e
l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze
del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a
esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di
consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di
quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di
30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa
complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non
superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con
la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono
cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma.
Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo
periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo
restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli
incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 9, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale
gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di seguito "PNRR", presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a
carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i
progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del
progetto. Il predetto reclutamento e' effettuato in deroga
ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla
dotazione organica delle amministrazioni interessate.
L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR e' oggetto
di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione
centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di
concerto con il Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero
dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si
applica per le spese relative ai servizi di supporto e
consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e
5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al
presente comma, individua, in relazione ai progetti di
competenza, il fabbisogno di personale necessario
all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa
le Amministrazioni possono assumere il personale o
conferire gli incarichi entro i limiti delle facolta'
assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al
comma 1 possono ricorrere alle modalita' di selezione
stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di
lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione
di cui al presente articolo possono essere stipulati per un
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non eccedente la durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a
pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita
la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o
prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale,
per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti
dal progetto costituisce giusta causa di recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo
2119 del codice civile.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale
maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al
comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata
al predetto personale che, alla data di pubblicazione del
bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I
bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato sono pubblicati come documenti in formato
aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in
ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022".
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per
le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa
verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure
concorsuali relative al reclutamento di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione
dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del
citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova
scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio,
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il
reclutamento del personale di cui al presente comma sono
pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati
in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4
possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo
determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non interessate dall'attuazione del PNRR.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso il portale del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali
possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti, ivi compresi i professionisti
come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di
qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai
sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita
nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in
possesso di certificazione in conformita' alla norma
tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio
2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta
specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni
corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni
e agli eventuali ambiti territoriali e prevede
l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito
territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita'
per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle
specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le
modalita' di aggiornamento dell'elenco e le modalita'
semplificate di selezione comparativa e pubblica sono
definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le
fasi della procedura di cui al presente comma sono
tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale
di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al
presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente
pagina del sito internet istituzionale
dell'amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua
quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a);
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al
comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce
gli ulteriori requisiti, le modalita' e i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui
al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti
di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle
migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita'
di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la
cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di
appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in
nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi
conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti
di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 7-ter, possono mantenere
l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali
obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del
professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro
prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in
cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione
alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di
applicazione del presente comma sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti
gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le
documentate esperienze professionali maturate nonche' il
possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a
quelli abilitanti all'esercizio della professione, purche'
a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla
base delle professionalita' che necessitano di acquisire,
invitano almeno quattro professionisti o esperti, e
comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere,
tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono
ad un colloquio selettivo per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5,
lettera b), avviene previo svolgimento di procedure
idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con
previsione della sola prova scritta, alle quali consegue
esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti
elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le
amministrazioni attingono ai fini della stipula dei
contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta
specializzazione si intende il possesso della laurea
magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti
titoli, in settori scientifici o ambiti professionali
strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca o master universitario di
secondo livello;
b) documentata esperienza professionale qualificata
e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso
enti pubblici nazionali ovvero presso organismi
internazionali o dell'Unione europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono
essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del
comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56. Nel bando e' definito il cronoprogramma relativo
alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni
esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo
sono composte nel rispetto del principio della parita' di
genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e'
equiparato, per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto
contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica
F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Funzioni centrali, sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
2015.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti
ivi stabiliti e per le medesime finalita', possono
procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante
utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di
concorsi per assunzioni a tempo determinato.
14-bis. Alle assunzioni previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la
coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e
funzionale in relazione ai compiti connessi con
l'attuazione degli interventi del programma Next Generation
EU e della programmazione cofinanziata dai fondi
strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino
al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia
possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia
appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "correlate professionalita'"
sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio
coerente con i profili da selezionare";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere».
15-quater. All'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le
parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive
fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini
del punteggio finale" e dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: "Il bando puo' prevedere che il punteggio per
il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento".
15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19
giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Per l'attuazione degli interventi
previsti ai commi 1 e 4 nonche'" sono soppresse;
b) dopo le parole: "concorsi pubblici" sono
inserite le seguenti: "nonche' di assistere gli enti locali
nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai
sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76".
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il
Dipartimento della funzione pubblica provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui
hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni
del presente articolo si applicano, con la procedura di cui
al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari
di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, limitatamente agli incarichi di collaborazione di
cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza
tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le
disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di
mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul
portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce
l'acquisizione della documentazione relativa a tali
procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione in modo
accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai
cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
per il riconoscimento del merito). - 1. All'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis
e' sostituito dal seguente:
"1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente".
2. I limiti di spesa relativi al trattamento
economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente
con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
possono essere superati, secondo criteri e modalita' da
definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a
tale finalita'.
3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare e
prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e
orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al
50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.".
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere
efficacia.
3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e'
soppresso.
3-quater. Al fine di consentire il superamento del
precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli
enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato
dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio
finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di
rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera
g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31
dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato
gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di
cui al comma 3-quater e per l'individuazione delle
soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, e' istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico
composto dai rappresentanti della Regione siciliana,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
3-sexies. Dall'attuazione dei commi 3-quater e
3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo,
l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per
cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si
rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal
servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui
al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, le amministrazioni indicano, per il triennio
successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per
il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di
ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli
da coprire mediante concorso";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino
che la posizione da ricoprire richieda specifica
esperienza, peculiare professionalita' e attitudini
manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello
non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione
dell'incarico puo' avvenire attraverso il coinvolgimento di
primarie societa' di selezione di personale dirigenziale e
la successiva valutazione delle candidature proposte da
parte di una commissione indipendente composta anche da
membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si
applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di
diritto privato a tempo determinato e stipulati per un
periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della
disposizione di cui al presente comma non deve determinare
posizioni sovrannumerarie";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare la valutazione
delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, i
concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali,
finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo
metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono
nominati membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
"comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti:
"secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione";
e) il comma 5 e' abrogato.
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni province, citta' metropolitane e,
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto
disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La
mancata adozione delle misure di cui al presente comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Autorita' politica delegata per le disabilita', entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma.
5. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021".
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale
dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole ", previo assenso dell'amministrazione
di appartenenza" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni
dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione
cedente o di personale assunto da meno di tre anni o
qualora la mobilita' determini una carenza di organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a
quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di
differire, per motivate esigenze organizzative, il
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio
diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle
aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per
i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.".
7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti
locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250,
la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per
cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10
per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da
considerare all'esito della mobilita' e riferita alla
dotazione organica dell'ente".
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima
assegnazione, la permanenza minima del personale e' di
cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale puo'
essere differita, a discrezione dell'amministrazione
cedente, fino all'effettiva assunzione del personale
assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale
assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo
svolgimento di un periodo di affiancamento.
7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire,
ai sensi del presente articolo, la mobilita' del personale,
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda
del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili
nella dotazione organica dell'amministrazione di
destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o
equivalenti in base alla specificita' dell'ordinamento
dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli
degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-ter, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108
del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A
allegata al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 108 del 2004.
7-quinquies. All'articolo 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda
di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si
applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita
dalla seguente:
"e-ter) possibilita' di richiedere, tra i
requisiti previsti per specifici profili o livelli di
inquadramento di alta specializzazione, il possesso del
titolo di dottore di ricerca o del master universitario di
secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del
profilo o livello di inquadramento.";
b) il comma 3-quater e' abrogato.
9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le
seguenti parole: ", anche ai fini dell'accesso alle
carriere nelle amministrazioni pubbliche nonche'
dell'integrazione di percorsi professionali di elevata
innovativita'";
b) al comma 2, al primo periodo, le parole "e da
qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
avanzate" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole ",
nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo," sono soppresse.
10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le parole "formazione alla ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "dottorato di ricerca".
10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con
il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un
processo di semplificazione dell'iter per ottenere il
riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo
un elenco di atenei internazionali.».
«Art. 9 (Conferimento di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per
il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatte salve le
assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi
1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma
5, lettera a), da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, di incarichi di
collaborazione a professionisti ed esperti nel numero
minimo di mille unita', per il supporto ai predetti enti e
agli enti locali nella gestione delle procedure complesse,
tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del
PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite
massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro
106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro
67.900.000 per l'anno 2024.
2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della
Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro
38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024,
si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050
del medesimo articolo 1.».
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 21.
- Il riferimento al testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Si riporta il testo del comma 471, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1. - 470. Omissis.
471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni
di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in
ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
con gli enti pubblici economici e con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.».