Art. 31 bis
Potenziamento amministrativo dei comuni e misure
a supporto dei comuni del Mezzogiorno
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che
provvedono alla realizzazione degli inter- venti previsti dai
predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a
tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in
possesso di specifiche professionalita' per un periodo anche
superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel
limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal
prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione, per la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1
annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate
all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale
derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di
applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle
vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico
riferimento alle attivita' di supporto riferite ai progetti ivi
indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 10,
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di
funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di
attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione
dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attivita'
di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro
del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale
di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con le modalita'
ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari
o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in
dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243,
243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, previa verifica della Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico,
come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni
interessati.
4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i
comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1,
comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni
previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti
previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di
personale connesse alla carenza delle professionalita' strettamente
necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non e'
sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli
enti. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo
non utilizzato nell'esercizio finanziario.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine di
accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione, di
durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta
specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del
Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di
euro, a carico delle disponibilita' del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale « Governance e
capacita' istituzionale 2014-2020 », di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di
cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.
8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato dall'Agenzia per
la coesione territoriale con le modalita' e le procedure di cui
all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti
beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura
concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti
cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e
provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i
successivi sessanta giorni.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e
operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in
particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi
di fattibilita' tecnico-economica nonche' degli ulteriori livelli
progettuali; analisi e predisposizione delle attivita' necessarie
alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che
prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della
tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e
regionali a valere sui fondi strutturali, nonche' degli interventi
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica,
controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del
rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di
finanziamento.
10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno
deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a
carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con
contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo
90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nell'ultimo rendiconto precedente
alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 28, dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122(Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1.-27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 259 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto
sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio
sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli
organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui
costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo'
raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni (1102),
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse
di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente
locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i
servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando,
o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non
abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti
necessari per il risanamento economico-finanziario degli
enti od organismi dipendenti nonche' delle aziende
speciali, nel rispetto della normativa specifica in
materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della
riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica
dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in
sovrannumero rispetto ai rapporti medi
dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2,
fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di
bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato
deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento
della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo
triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri
istituti di credito sono autorizzati, su richiesta
dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente
locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo
decennale, con esclusione delle rate di ammortamento gia'
scadute. Conservano validita' i contributi statali e
regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui
al comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 33. (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche per le finalita'
di' cui al comma 1, le province e le citta' metropolitane
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato
nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di
personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti
locali» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di
cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui
validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del
medesimo articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1.-556. Omissis.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a)
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
558. - 561. Omissis.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del
patto di stabilita' interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
Omissis.».
- Il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
- Si riporta il testo degli articoli 242, 243, 243-bis,
243-ter e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura
non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri
obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della
tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.»
«Articolo 243 (Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi
a domanda individuale, riferito ai dati della competenza,
sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di
riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi
complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli
enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello
della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di
cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti
locali con le societa' controllate, con esclusione di
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di
personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato
rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto
della gestione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la
deliberazione.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).»
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni (983) dalla data di
esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera un
piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata
compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in
corso, corredato del parere dell'organo di revisione
economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti gia'
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile
1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la
quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di
enti locali). - 1.-6. Omissis.
7. La Commissione di cui all'articolo 155 del
predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata,
assume la denominazione di Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali.
Omissis.».
- Il riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis e 3-ter del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 3-bis. (Selezioni uniche per la formazione di
elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli
dell'amministrazione degli enti locali). - 1. Gli enti
locali possono organizzare e gestire in forma aggregata,
anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni
uniche per la formazione di elenchi di idonei
all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili
professionali e categorie, compresa la dirigenza.
2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di
gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi
accordi.
3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di
idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni
programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di
personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di
validita'. Gli enti locali interessati procedono alle
assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli
elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di
procedere all'assunzione di personale in base ai documenti
programmatori definiti dal singolo ente.
4. In presenza di piu' soggetti interessati
all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le
candidature con le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla
quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il
singolo ente interessato all'assunzione, prima di
procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti
inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilita'
all'assunzione. In presenza di piu' soggetti interessati
all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova
selettiva scritta o orale diretta a formulare una
graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del
posto disponibile.
5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta
costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno
una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli
enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per
l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano
iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della
loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un
massimo di tre anni.
6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per
la formazione degli elenchi di idonei possono essere
gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il
coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di
societa' esterne specializzate nel reclutamento e nella
selezione del personale, costituendo a tal fine uffici
dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere
esternalizzati.
7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere
utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo
indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si
rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto
di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
8. Ferma restando la priorita' nell'utilizzo delle
proprie graduatorie, per le finalita' di cui al comma 7,
gli enti locali possono procedere anche in deroga alla
previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a
tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
9. Le procedure selettive bandite ai sensi del
presente articolo sono soggette alle forme di pubblicita'
previste a legislazione vigente.»
«Art. 3-ter. (Semplificazioni in materia di vincoli
assunzionali per gli enti locali). - 1. All'articolo 9,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque
procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato
necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente in materia».».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 179 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Art. 1. - 1.-178. Omissis.
179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di
garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
disciplina vigente e con oneri a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano
finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi
2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di
coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli
organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai
programmi operativi complementari e comunque non superiore
a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso
delle correlate professionalita' o di adeguato titolo di
studio coerente con i profili da selezionare, nel limite
massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere.
180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di
personale operato dall'Agenzia per la coesione
territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni
interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al
comma 179, individuandone i profili professionali e le
categorie.
181.
182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il
monitoraggio sulla corrispondenza delle attivita' svolte
dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli
obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.
183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della
normativa vigente in materia di assunzioni a tempo
indeterminato, previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale
non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, relativamente a figure professionali con
competenze coerenti con le finalita' di cui ai commi 179 e
180:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50
per cento di quelli messi a concorso, in favore dei
titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui
al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi,
abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a), ed esami.
184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a
183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
185. Al fine di incentivare piu' efficacemente
l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli
investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta
per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in
materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli
anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per
cento per le grandi imprese, che occupano almeno
duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo e'
almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di
bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura
del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno
cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno
10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le
piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e
realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro.
186. La maggiorazione dell'aliquota del credito
d'imposta prevista dal comma 185 si applica nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in
particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in
materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di euro
per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.
188. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia
della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di
sviluppo, coesione e competitivita' dei territori nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, e' promossa la costituzione di
Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione
o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali
per lo svolgimento di attivita' di formazione, ricerca
multidisciplinare e creazione di impresa, con la
collaborazione di universita', enti di ricerca, imprese,
pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo
settore.
189. Per la costituzione delle strutture di cui al
comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono
assegnate al Ministero dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza,
risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di
programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi
di cui al presente comma possono contribuire altresi' le
risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo
di programmazione 2021-2027 nonche' ulteriori risorse
assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte
dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.
190. Per le finalita' di cui al comma 188, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al
comma 189 il Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri
per la ripartizione delle risorse, le modalita' di accesso
al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.
Omissis.».