Art. 31 ter
Potenziamento amministrativo del Ministero dell'universita' e della
ricerca
1. Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:
«6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilita'
gestionale e una piu' efficace realizzazione degli obiettivi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6,
commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione
del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo e'
rideterminata, altresi', la consistenza del fondo per la retribuzione
della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e
di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo
periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
"non dirigenziale" sono soppresse ».
2. Per le finalita' di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di
riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, per
la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale
dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo
62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si
avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica
convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al
primo periodo e' altresi' disciplinato l'avvalimento della citata
societa' anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei
processi organizzativi e amministrativi interni, nonche' per la
gestione giuridica ed economica del personale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1.
All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le
parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra
pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita'
della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle
procedure di valutazione, e' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di
elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari,
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri
dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del
principio della parita' di genere, dal Consiglio
universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli
enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e
dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei
ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente
costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca
di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma
2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei
garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per
la trasformazione digitale, il data management, la
definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la
cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
6-ter. 2. In ragione del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di
consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui
all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
rideterminati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione
di cui al primo periodo e' rideterminata, altresi', la
consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e
di risultato del personale dirigenziale di prima di seconda
fascia in servizio presso il Ministero dell'universita' e
della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6
del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo
periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
"non dirigenziale" sono soppresse.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove
funzionalita' strumentali di gestione amministrativa e
contabile finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace
l'azione amministrativa e per potenziare le attivita' a
supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le
procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,
un contingente di alta professionalita' pari a cinquanta
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di
personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', apposite procedure concorsuali
pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di
studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e della conoscenza della lingua inglese,
anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo
professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono
i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo
svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonche' dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle
ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al
"Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le
modalita' indicate dall'amministrazione anche con
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti,
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' e
le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali previste dal presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma
6-quater e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo
delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla
seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62-quinquies del
decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 62-quinquies
1. Per rafforzare gli interventi nel settore
dell'universita' e della ricerca, accelerare il processo di
automazione amministrativa e migliorare i servizi per i
cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, a
cura del Ministero dell'universita' e della ricerca,
l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).
2. L'ANIS e' alimentata, con le modalita' individuate
con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della
formazione superiore, che mantengono la titolarita' dei
dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento,
nonche' tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la
disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza e
garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita'
istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari
per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle
istituzioni della formazione superiore e assicura
l'interoperabilita' con le altre banche di dati di
rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero
dell'universita' e della ricerca per le relative finalita'
istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente
codice, l'ANIS e' costantemente allineata con l'ANPR per
quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati e
ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere
all'ANIS mediante le modalita' di cui al comma 2-quater
dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui
all'articolo 64-bis.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31
dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati
relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di
appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli
conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle
altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse
del Ministero dell'universita' e della ricerca cui lo
stesso puo' accedere per le relative finalita'
istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare
nonche' le modalita' di alimentazione da parte delle
istituzioni della formazione superiore nonche' tramite
l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei
laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e
delle regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita'. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe
nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di
interesse del Ministero dell'universita' e della ricerca
per le relative finalita' istituzionali avviene in
conformita' alle linee guida adottate dall'AgID in materia
di interoperabilita'.».
- Il riferimento al testo del comma 15 dell'articolo
83, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 7.