Art. 33
Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le
amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali e' istituito,
presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR
Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al 31 dicembre
2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il
supporto tecnico per la realizzazione delle attivita' di competenza
volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in
raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di
interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali
con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti
locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del
PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto
bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti territoriali, con
particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e
delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di
supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare,
d'intesa con le medesime strutture, le attivita' svolte, anche
mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo,
dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attivita' di assistenza di
cui alla lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, nonche'
per le attivita' di competenza, il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale di un contingente di ventitre unita' di personale, di cui
una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale
del Ministero dell'economia e delle finanze, che e' collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente e' comprensivo
delle unita' di per- sonale non dirigenziale di cui alla tabella A
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione delle unita' di personale non dirigenziale
previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2021, che e' conseguentemente modificato al fine
di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura.
Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalita' del presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di
euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il
finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma
1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i collocamenti fuori
ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il
31 dicembre 2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui
alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo
7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio
2022, puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di esperti, fino a
un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il
limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437
per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, della legge
6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 22.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7, del decreto
legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
«Art. 7. (Gestione delle risorse umane (art. 7 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale,
alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando
quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta il testo del comma 15, dell'articolo 1 e
dell'articolo 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 recante Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
«Art. 1. (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. - 14-ter. Omissis.
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
Omissis.»
«Art. 7. (Reclutamento di personale nelle
amministrazioni assegnatarie di progetti). - 1. Per la
realizzazione delle attivita' di coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un
concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento
unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato
per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, nei profili professionali
economico, giuridico, informatico, statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80
unita' da assegnare, per i profili indicati nella tabella
1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo
svolgimento delle predette attivita', individuate dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77.
2. Le graduatorie del concorso di cui comma 1
rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e
sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze
fino a ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facolta'
assunzionali.
3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da
selezionare anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza
della dotazione organica.
3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi
pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale
III, una riserva di posti in favore del personale assunto
ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al
50 per cento.
4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione
del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu'
efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro
8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1,
che possono avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale nelle materie
oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000
euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
con le modalita' di cui all'articolo 1 del presente
decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le
medesime modalita' di cui all'articolo 1 del presente
decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2,
comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi
del comma 1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
865.000 per l'anno 2021.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo'
essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo
presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1. - 199. Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».