Art. 34
Reclutamento di personale per il Ministero della transizione
ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica
del PNRR.
1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi
della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche
fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per
il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al
medesimo Piano, nonche' per fornire supporto alla struttura di
missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e' assegnato,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica
ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi
nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela
del territorio o della biodiversita' o dello sviluppo dell'economia
circolare, nonche' di significativa esperienza almeno triennale in
tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale,
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la
composizione del contingente ed i compensi degli esperti.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa
valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza
professionale richiesta e mediante almeno un colloquio che puo'
essere effettuato anche in modalita' telematica. Le predette
valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere
effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate.
2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i
nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro
retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a
legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, sono resi pubblici nel sito internet
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta
giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del
contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva
massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022
e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 17-sexies, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia):
«Art. 17-sexies. (Struttura di missione per
l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione
ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico). - 1. Per il Ministero della transizione
ecologica l'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata
e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino
al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di
coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di
livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo
di sei uffici di livello dirigenziale non generale
complessivi.
2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi
indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del
Ministero della transizione ecologica, tre posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti
sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di
livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. Per il Ministero della transizione ecologica il
termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e' prorogato al 31 luglio
2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al
31 dicembre 2021.
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il
termine di cui all'articolo 10, comma 1, del citato
decreto-legge n. 22 del 2021 e' prorogato al 31 luglio
2021.».
- Il riferimento all'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 33.