Art. 34 bis
Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «3.100 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente di
personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle
delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo
periodo, e' autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022,
di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024,
di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026,
di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028,
di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030
e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per
l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i
medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) come
modificato dalla presente legge:
«152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo
di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».