Art. 34 ter
Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi
in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di fornire supporto
all'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in aggiunta al contingente gia' previsto
dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e' autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di
dieci unita' di personale non dirigenziale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31
dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1,
nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione
pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5,
e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate
rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157.
Riferimenti normativi
- Il riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24.
- Il riferimento all'articolo 7 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 33.
- Si riporta il testo dell'articolo 58-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 58-bis. (Investimenti dei fondi pensione nel
capitale delle micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai
fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la
capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della
dotazione della sezione speciale di cui al presente comma,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte
della concessione della garanzia e' richiesta una
commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del
predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa
europea, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
1. La garanzia non afferisce all'entita' della prestazione
pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono
individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale
anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle
valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo
della previdenza complementare denominato "Previdenza
Italia", istituito in data 21 febbraio 2011, cui
partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei
fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi'
il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da
questi richiesto, con analisi e valutazioni delle
operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno,
nonche' con l'attivazione e il coordinamento di iniziative
di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire
la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti
dei fondi pensione che, anche per organizzazione,
dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare
autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare
e promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare,
destinate ai medesimi soggetti, nonche' alla generalita'
della collettivita', anche in eta' scolare, ovvero
qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la
crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme
complementari di previdenza, assistenza e welfare in
genere.
5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma
4 e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2034.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5,
pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si
provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».