Art. 35
Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia
1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Il bando indica
in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella
Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua
tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e
prevede come requisito per la partecipazione il possesso
dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle
lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma,
numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio
1976, n. 752. »
2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza
dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo
ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di
innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire un
monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi
conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 3:
1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono
soppresse;
2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono
sostituite dalle seguenti: « dei beni ad essi relativi;»
3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
« d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei
processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione,
della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta,
organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di
raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo
criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita';
monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di
definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento
della programmazione delle attivita' della politica regionale,
nazionale e comunitaria e di coesione. »;
b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati
al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto
dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.
24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti
i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.»;
c) all'articolo 17, la parola «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «cinque».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con
decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito
dell'amministrazione giudiziaria e' istituito un posto di Capo
dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di
funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e' resa stabile la
struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle
politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84,
inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale.
Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale
dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni di
livello generale e di tre posizioni di livello non generale.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento
dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al
1° marzo 2022, e' istituita una apposita struttura di livello
dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli
interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la
dotazione organica del per- sonale dirigenziale penitenziario e'
aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario.
4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate
all'amministrazione della giustizia minorile e di comunita', con
decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, e' istituito presso il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero
della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di
seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione
dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di
lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento.
Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda
fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di un'unita'.
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e
4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione
del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di
diretta collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro
1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni
2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro
1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767
annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro
1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a
euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e
2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro
1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767
annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione
dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi
espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti
messi a concorso, l'Amministrazione puo' coprire i posti rimasti
vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie
dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro
profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle
professionalita' dei candidati idonei presenti nelle graduatorie,
oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono
ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per
la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia
amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi
a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perche'
non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando.
Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a cinque
volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura
concorsuale e' unica per ogni Ufficio giudiziario previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed e'
costituita da una prova scritta.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modifica-zioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14. (Procedura straordinaria di reclutamento).
- 1. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del
PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla
Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di
avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli
articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per
titoli e prova scritta. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli
valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione
dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono
soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
Ministero della giustizia possono prevedere che il
punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
titolo di studio in questione sia stato conseguito non
oltre sette anni prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti
disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i
soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13,
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettere c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il
profilo di cui all'articolo 11;
e) il servizio prestato presso la Corte di
cassazione, la Procura generale presso la Corte di
cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali
in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
quali research officers, nell'ambito del Piano operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettera h).
2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione
di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11,
comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta, con possibilita' di svolgimento della prova da
remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi
fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i
seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla
Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio
previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
studio in questione sia stato conseguito non oltre sette
anni prima del termine ultimo per la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post-universitari in ambiti disciplinari
attinenti al profilo messo a concorso;
c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali
coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando
indica i posti messi a concorso per ogni profilo e,
nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni
singolo distretto di corte di appello, nonche', ove
previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario
di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di
cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e
l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo
distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati
ad ogni Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo'
presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di
tale profilo, per piu' di un distretto e, nell'ambito di
tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un
circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa puo' presentare domanda solo per
un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario
della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per
l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui
all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i),
si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati
che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia
amministrativa devono essere in possesso del titolo di
accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato
nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi
richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da
un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la
quinta valutazione di professionalita' o da un dirigente
generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di
iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie
giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un
triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
di presidente, e da non piu' di quattro componenti,
individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito
almeno la seconda valutazione di professionalita',
dirigenti di livello non generale di una delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con
almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori
ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in
quiescenza da non oltre un triennio alla data di
pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la procedura concorsuale e' decentrata per
ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata
una sola commissione che procede alla selezione dei
candidati per tutti i profili professionali, formando
distinte graduatorie. La prova scritta puo' essere svolta
presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.
Per la selezione dei candidati per l'ufficio per il
processo del Consiglio di Stato e del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e'
nominata, per i funzionari informatici, per quelli
statistici e per gli assistenti informatici, una sola
commissione, che forma un'unica graduatoria per ogni
profilo.
8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la commissione esaminatrice e' composta da
un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti
di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la
selezione degli assistenti informatici la commissione puo'
avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della
consulenza del Servizio per l'informatica. Nella
commissione competente alla selezione dei candidati per
l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un
dirigente tecnico per la selezione dei funzionari
informatici e statistici, nonche' per quella degli
assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono
concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario
generale della Giustizia amministrativa monitora il
rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove
necessario.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a parita'
di merito per le procedure di reclutamento di cui al
presente articolo:
a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai
sensi dell'articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche',
per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186;
c) l'avere completato, con esito positivo, il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, cosi' come indicato dall'articolo 50, commi
1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
specializzazione per le professioni legali.
10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al
comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza
dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita'
indicate dal bando di concorso.
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal
Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice
forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a
concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il
bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una
graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a
concorso per un profilo in un singolo distretto o in un
singolo circondario, l'amministrazione potra' coprire i
posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel
distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria
circondariale, nei circondari confinanti con il maggior
numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie
con il maggior numero di idonei non vincitori di altri
profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e
relative al medesimo distretto o al medesimo circondario;
in caso di pari numero di idonei non vincitori, la
graduatoria e' individuata sulla base della minore distanza
chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati.
Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti
all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma
1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie
distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura
assunzionale, il reclutamento potra' avvenire mediante
scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della
procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia
amministrativa, qualora una graduatoria risultasse
incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un
profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale
della Giustizia amministrativa potra' coprire i posti non
assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli
idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio
giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni,
chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri
indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle
graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero
di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo
l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12,
comma 1, secondo periodo.
12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, e' ammesso a sostenere la prova scritta, per
ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,
non inferiore al doppio, del numero di posti messi a
concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando
e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La
prova scritta potra' essere svolta mediante l'uso di
tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di
attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della
graduatoria finale per ogni singolo distretto o
circondario, le sedi di corte di appello presso cui potra'
essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di
assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati
ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera'
non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste
nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il
bando puo' prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni,
garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le
modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei
comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative
sono determinate con decreto del Ministro della giustizia
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12-bis. In relazione ai soli profili di cui
all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,
nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si
procede al reclutamento e alla successiva gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo anche
per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare
agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli
uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano
i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato
di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo
comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede
altresi', per le procedure di cui al presente comma, che la
commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata
con componenti indicati dalla Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione da
stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta
regione.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2022 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
relative alle assunzioni di tutti i profili professionali
di cui agli articoli 11 e 13 e' autorizzata,
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della
Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia
ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di
euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia
amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e
di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, e dell'art. 17, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16. (Attribuzioni). - 1. Il ministro di grazia
e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e
i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle
leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; implementazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano
salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»
«Art. 17. (Ordinamento). - 1. Il ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in
riferimento alle aree funzionali definite nel precedente
articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
(Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche):
«Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e
alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello
dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi
entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali
non generali in numero superiore a quello dei posti di
dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun
dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al
presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanarsi
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' stabilita la data di entrata in
funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e si provvede
alla razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e delle
strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di
prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza.
Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede altresi',
in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al primo
periodo, alla adozione delle misure necessarie al
coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni
interessate. Con uno o piu' decreti del Ministro si
provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione
delle strutture degli uffici dell'Amministrazione
giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, nonche' dell'Amministrazione degli archivi
notarili; con i medesimi decreti possono essere istituiti
presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati
regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono
definiti competenze e compiti. Con uno o piu' decreti del
Ministro si provvede alla razionalizzazione ed
all'informatizzazione delle strutture degli uffici del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
nonche' alla definizione di linee operative omogenee per
l'attivita' di gestione trattamentale.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito
delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate
le piante organiche del personale amministrativo degli
uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche
in cui si articola l'Amministrazione.
4. Le strutture organizzative esistenti, interessate
dal processo di riorganizzazione di cui al presente
decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono
fatti salvi fino alla definizione delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia
relativi alla nuova organizzazione del Ministero da
concludersi entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Alle necessita' di riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale previste dall'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si provvede anche mediante la soppressione
dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240, e' sostituita dalla tabella A)
allegata al presente decreto e che ne costituisce parte
integrante.
7.
8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre
1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al
presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e
dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste
dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente
decreto e che ne costituiscono parte integrante. Con
successivi decreti del Ministro della giustizia ripartisce
i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle
fasce retributive e nei profili professionali.
10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione di cui
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il
Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione
delle risorse ai dipartimenti.
11. Con successivo decreto del Ministro di natura
regolamentare e' definito il nuovo modello organizzativo
della Direzione generale della formazione.
12. E' istituita una struttura temporanea, di livello
dirigenziale generale, per il coordinamento delle attivita'
nell'ambito della politica regionale, nazionale e
comunitaria, che ha la responsabilita' del coordinamento,
gestione e controllo dei programmi e degli interventi
volti, nell'ambito della politica di coesione, al
perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti
all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei
capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, svolge
altresi' funzione di programmazione, indirizzo e controllo
relativamente alle competenze della direzione di cui al
primo periodo. Ai fini dell'invarianza della spesa e
nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero sono
resi indisponibili in misura corrispondente posti di
funzione dirigenziale, di livello generale o non generale,
equivalenti dal punto di vista finanziario.
13. Le dotazioni organiche del Ministero sono
definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 96, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1.-95. Omissis.
96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 e dell'art. 12, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia:
«Art. 11. (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel
PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita'
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata massima di due anni e sette mesi
per il primo scaglione e di due anni per il secondo.
Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione
sono destinati addetti all'ufficio per il processo in
numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di
specifico progetto organizzativo del primo presidente della
corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del
contenimento della pendenza nel settore civile e del
contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di
progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire
la piena operativita' delle strutture organizzative
denominate ufficio per il processo costituite ai sensi
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di
seguito indicato con l'espressione "Giustizia
amministrativa", per assicurare la celere definizione dei
processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un
contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due
anni e sei mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive
per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76
unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I
contingenti di personale di cui al presente comma non sono
computati ai fini della consistenza della dotazione
organica rispettivamente del Ministero della giustizia e
della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale
di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione
della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,
per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando,
del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria
del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il
processo, comprensiva di specifiche e contenuti
professionali, e' determinata secondo quanto previsto
dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al
trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti
all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della
giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla
distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura
di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
composto dai seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione
economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione
economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione
economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione
economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia
amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma
3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata
svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima
assegnazione:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale
per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
il superamento delle verifiche intermedie e delle prove
finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso
alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive
procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso
dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della terza area professionale, prevedere una
riserva in favore del personale assunto ai sensi del
presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa,
nelle successive procedure di selezione per il personale a
tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al
termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal
presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato
servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro
360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si
provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato
di previsione del Ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro
8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»
«Art. 12. (Modalita' di impiego degli addetti
all'ufficio per il processo). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla
necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea, con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di
appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio
per il processo sono assegnati gli addetti, nonche' il
numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le
unita' di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte
per gli uffici per il processo della Giustizia
amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le
seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione
giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale
per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari
informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati,
rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al
Segretariato generale della Giustizia amministrativa al
fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con
riferimento agli aspetti informatici del progetto
ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare l'andamento
della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa
di servizio delle unita' di personale di cui all'articolo
11, comma 3, e' la stessa per tutti gli Uffici per il
processo.
2. Le modalita' di impiego degli addetti all'ufficio
per il processo presso gli Uffici giudiziari della
Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II,
numero 1.
3. All'esito dell'assegnazione degli addetti
all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo
dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di
concerto con il dirigente amministrativo, predispone un
progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare
il loro apporto all'attivita' giudiziaria.».