Art. 35 bis
Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei
tempi di definizione dei procedimenti giudiziari.
1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per
l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di
definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo la parola: «sentiti,» sono inserite le
seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica
presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» e'
inserita la seguente: «penali,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per il
settore penale, i criteri di priorita' nella trattazione dei
procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle
linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore
penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli
dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni
anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il
programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
b-bis) per il settore penale, i criteri di
priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida
elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.
Omissis.».