Art. 35 ter
Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei
giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di
trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla
specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia
concorsuale.
1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le
funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non piu'
di otto anni assicura la propria formazione e il proprio
aggiornamento professionale e, a tale fine, e' tenuto a frequentare,
in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni,
almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola
superiore della magistratura nella materia concorsuale.
2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento
di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacita' di
cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai
fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di
professionalita'.
3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e
l'aggiornamento in conformita' a quanto previsto dal comma 1 e la
positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia
concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di
posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima
materia.
4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di
giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni
presso lo stesso ufficio giudiziario e' assegnato un punteggio
aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso or- dinari
per il trasferimento ad altro ufficio.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della
magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 11,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante Nuova
disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150:
«Art. 11 (Valutazione della professionalita'). - 1.
Omissis.
2. La valutazione di professionalita' riguarda la
capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa
e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati
dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del
comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a
periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di
valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita', oltre che alla preparazione
giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e'
riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle
tecniche di argomentazione e di indagine, anche in
relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e
nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla
conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la
presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e
controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita',
intesa come numero e qualita' degli affari trattati in
rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del
lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione
svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli
standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore
della magistratura, in relazione agli specifici settori di
attivita' e alle specializzazioni;
c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e
puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei
termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o
comunque per il compimento di attivita' giudiziarie,
nonche' alla partecipazione alle riunioni previste
dall'ordinamento giudiziario per la discussione e
l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche'
per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per
sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di
corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore
della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva,
inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di
tipo organizzativo e giuridico.
Omissis.».