Art. 36
Potenziamento dell'unita' per la semplificazione
1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita' per la
semplificazione.»;
b) le parole «e la qualita' della regolazione», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unita'»;
d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La
dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione e' costituita
da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di
coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della
legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure
dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla
pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unita' di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti
ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto
Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale
non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai
Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in
godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Dell'Unita' fanno parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di
interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per
la pubblica amministrazione.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732
per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo, del comma 22-bis, dell'art. 1,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 17 giugno 2006, n. 233
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 22. Omissis.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita
l'Unita' per la semplificazione. L'Unita' per la
semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale
e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di
elevata qualificazione per il Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non
si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di
spesa di cui al presente comma. Della Unita' per la
semplificazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti dell'Unita'
possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo,
secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. La
dotazione organica dell'Unita' per la semplificazione e'
costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con
funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche
estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata
esperienza nel settore della legislazione e della
semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di
seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica
amministrazione, e da un contingente di sette unita' di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra
appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre
pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale
proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai
Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e
continuativo in godimento con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno
parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei
settori di interesse per l'attuazione delle funzioni
delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. Per
il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative risorse.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica
della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La
segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e successive modificazioni, costituisce organo di
direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato del comma 200,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 10-bis.