Art. 36 ter
Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le parole: «partecipa anche il Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite
dalle seguenti: «partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i Presidenti delle
regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza
che riguardano la loro regione o provincia autonoma ». 2.
All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', per gli
interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con
il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la
Conferenza delle regioni e delle province autonome».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del
medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un
Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche', anche
su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento
utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi,
il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi
perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di
sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del
presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati
dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
e le eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo
permanente di cui all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo
2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni
2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per le
questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
o provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e'
costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica
per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del
Tavolo permanente, la cui durata temporanea e' superiore a
quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre
2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e l'Ufficio per il programma di governo
nonche', per gli interventi di interesse delle regioni e
delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle
regioni e delle province autonome.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo
permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla
Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del
monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio
dei ministri le azioni utili al superamento delle
criticita' segnalate dai Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di
cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione
del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli
relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali
criticita' rilevate nella fase di attuazione degli
interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito
dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del
Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione
di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui
all'articolo 13 e all'articolo 44.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di
euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,
aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti
che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.».