Art. 37
Integrazione della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard
1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la Commissione e' formata da undici componenti»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione e' formata da dodici
componenti»; b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 29, dell'art. 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. - 28. Omissis.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da dodici componenti, di cui uno,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e uno designato dalle regioni.
Omissis.».