Art. 38
Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del
Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del
farmaco.
1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in
ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione
della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022,
restano in carica i componenti della Commissione consultiva
tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di
cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della
salute del 20 settembre 2018.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245
(Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma
dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326):
«Art. 19 (Commissione consultiva tecnico-scientifica
e Comitato prezzi e rimborso). - 1. Nell'ambito
dell'Agenzia operano anche a supporto dell'attivita' del
Consiglio di amministrazione e comunque in raccordo tra
loro, la «Commissione consultiva tecnico-scientifica per la
valutazione dei farmaci» e il «Comitato prezzi e rimborso».
2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica
svolge le funzioni gia' attribuite alla Commissione unica
del farmaco, nonche' i compiti attribuitile dall'articolo
48, comma 5, lettere d), e) ed l) della legge di
riferimento; essa svolge, altresi', attivita' di consulenza
tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o
del Consiglio di amministrazione.
3. La Commissione di cui al precedente comma adotta
le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico
scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attivita'
istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso.
4. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di
supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della
contrattazione prevista dall'articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il
Comitato prezzi e rimborso sono nominati con decreto del
Ministro della salute, e sono composti ciascuno da dieci
membri di cui tre designati dal Ministro della salute, uno
dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze e quattro dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono componenti
di diritto il direttore generale dell'Agenzia e il
presidente dell'Istituto superiore di sanita'. I componenti
non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili
consecutivamente per una sola volta. I componenti non di
diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica
sono scelti tra persone di comprovata e documentata
competenza tecnico-scientifica almeno quinquennale nel
settore della valutazione dei farmaci. I componenti non di
diritto del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra
persone di comprovata professionalita' ed esperienza almeno
quinquennale nel settore della metodologia di
determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia
sanitaria e di farmacoeconomia nonche' dell'organizzazione
sanitaria e tra esperti in diritto sanitario.
6. L'organizzazione e il funzionamento della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso sono disciplinati con delibera del
Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale.
7. A ciascun componente non di diritto della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso spetta un'indennita' annua lorda di euro
25.000.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto
disposto dal precedente comma e a quelli derivanti dal
funzionamento dei medesimi organi collegiali si provvede
mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8,
lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, integrato dal comma 5-quinquies
dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
9.».